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Autorizzazione a vendere proprietà di incapace
COS'E'
Quando occorre procedere a determinati atti nell'interesse di un incapace ( minori sottoposti a tutela, inabilitato, interdetto, amministrato) il genitore, il tutore, il curatore, l'amministratore devono chiedere l'autorizzazione al GIUDICE TUTELARE. L'autorizzazione del GIUDICE TUTELARE occorre per vendere beni immobili e beni mobili registrati; per costituire pegni e ipoteche, ....................................................................accettare concordati e comunque come previsto dalla nuova formulazione dell'art 374 c.c. l'Art 375 cc è abrogato dal decr legisl n. 149 del 2022 per modulistica e modalità di deposito v. SERVIZI AL CITTADINO - MODULISTICA - GIUDICE TUTELARE
Se si tratta di minore sottoposto a responsabilità genitoriale non occorre autorizzazione per la vendita di beni mobili, mentre per la vendita degli immobili è sufficiente l’autorizzazione del Giudice Tutelare, ad eccezione di quelli acquistati “mortis causa”, finchè l’acquisto non è perfezionato ( in altre parole occorre l’autorizzazione del Tribunale per vendere immobili accettati con beneficio d’inventario).
PER TUTTE LE ISTANZE CHE RIGUARDANO GLI INCAPACI SIA IN MATERIA EREDITARIA CHE NON E' ORA COMPETENTE ANCHE IL NOTAIO ROGANTE CHE PUO' DIRETTAMENTE RILASCIARE L'AUTORIZZAZIONE SENZA RIVOLGERSI AL TRIBUNALE
CHI PUO' RICHIEDERLA
I genitori congiuntamente o quello esercente la responsabilità in via esclusiva sul/la figlio/a minore a cui sono demandate anche le decisioni di maggiore interesse, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno.
La domanda per ottenere l’autorizzazione del Tribunale alla vendita è proposta con ricorso diretto al Tribunale.
In caso di eredità giacente o di beni pervenuti al seguito di successione, è competente il Tribunale del luogo di apertura della successione.
DOVE
Deposito previo appuntamento telefonico al n. 0114328431 disponibile dal lunedì al venerdì dalle h. 8.30 alle 12.30 OPPURE SCRIVENDO UNA EMAIL a volontariagiurisdizione.tribunale.torino@giustizia.it oppure con invio degli atti alla suindicata email
COME SI SVOLGE
La copia dell’autorizzazione può essere rilasciata a colui che ha presentato la domanda o ad un rappresentante munito di delega. Se la residenza del minore o del tutore o del curatore o dell'amministrato è diversa da quella del luogo di apertura della successione, l'interessato deve allegare al ricorso la copia conforme del parere del Giudice Tutelare competente per territorio in base alla residenza dei soggetti incapaci. Le parti si recheranno dal notaio per la vendita muniti della copia autentica del decreto di autorizzazione del Tribunale.
NOTA BENE
Documenti da allegare:
- Copia semplice della dichiarazione di successione (nel caso di beni ereditari);
- Copia dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario;Copia semplice del verbale di inventario se esistente;
- Originale della perizia asseverata se si tratta di immobili e tutti i documenti relativi a situazioni e beni indicati nella domanda.
- Valutazione del mezzo effettuato da esperti del settore, anche da riviste specializzate, se si tratta di autoveicoli o motoveicoli.
- Eventuale proposta di acquisto.
COSTI
- 01/03/2023 OBBLIGO DI PAGAMENTO TELEMATICO DI DIRITTI E CONTRIBUTI
- Esente da Contributo Unificato.
- Una marca da Euro 27,00 per diritti forfetizzati per notifiche.
TEMPI
L’autorizzazione del Tribunale viene rilasciata dopo circa 40 giorni dal deposito della domanda in Tribunale .