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Istanza di Conciliazione
COS'E'
L'art. 322 c.p.c. attribuisce al Giudice di Pace la competenza ad effettuare un tentativo di conciliazione fra le parti in sede non contenziosa (ossia al di fuori di un procedimento processuale) senza limite di valore e materia, purché non di competenza esclusiva di altri giudici.
CHI PUO' RICHIEDERLA
L'utente, che ritiene di aver subito un torto, chiede un colloquio al Giudice di Pace.
Per quanto concerne l'Ufficio del Giudice di Pace di Torino non è necessario presentare un' istanza scritta mentre altri uffici periferici la richiedono.
DOVE
Giudice di Pace competente per territorio (vedi allegato: Giudice di Pace - Competenza per territorio)- Per la sede di Torino e 80 Comuni: Cancelleria Centrale Civile - Viale dei Mughetti, 22/4 - 10100 Torino - Ufficio del Giudice di Pace - Secondo Piano - Settore B - Aula di ricevimento pubblico stanza 11/bis
Telefono: 011 432 9514
Fax: 011 432 9565
COME SI SVOLGE
- Quando il Giudice, all'esito del colloquio, ritiene rilevanti i motivi esposti dall'utente, redige un verbale con la richiesta formale di convocazione della parte avversa per il tentativo di conciliazione.
COSTI
In caso di redazione del verbale con la richiesta formale di convocazione della parte avversa per il tentativo di conciliazione l'utente deve versare un contributo a seconda del valore della domanda pari a:
- € 43 per valori da € 0 a € 1.100;
- € 98 per valori da € 1.100 a € 5.200;
- € 518 per valori da € 5.200 a € 26.000 (V. Tabella Importi Contributo Unificato_Giudici di Pace).