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Modificazione delle condizioni di separazione e divorzio

Scheda aggiornata al 21/07/2023

COS'E'

E’ la procedura in base alla quale le condizioni riguardanti il coniuge e la prole previste nei provvedimenti di separazione (verbale di separazione consensuale omologato, sentenza di separazione e, ora in forza della entrata in vigore della legge n.162/2014 anche  accordo in esito a procedura di negoziazione assistita o accordo avanti all’Ufficiale di stato civile),  su ricorso della o delle parti interessate ove ne maturino i presupposti, nel senso che venga in qualche modo a mutare la situazione in base alla quale i provvedimenti sono stati adottati e comunque ricorrano giustificati motivi, si possono modificare attraverso apposito procedimento in camera di consiglio.

Il procedimento disciplinato dall’art 710 c.p.c  e cioè nel capo relativo alla separazione personale dei coniugi è applicabile, in forza della estensione operata dall’art. 4 della L.8/2/2006 n.54 (introduttiva dell’affidamento condiviso), anche ai provvedimenti che disciplinano le condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, la cui modifica pertanto  compete al Tribunale ordinario

Analoga procedura è prevista per la modifica delle condizioni di divorzio dall’art 9 comma 1 della legge 1 dicembre 1970 n.898. Anche se l’articolo in questione fa riferimento ai giustificati motivi che intervengano dopo la sentenza  che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (sentenza emessa in esito a procedimento contenzioso o a ricorso a domanda congiunta dei coniugi) il ricorso al Tribunale si deve ritenere ora possibile in forza della entrata in vigore della legge n.162/2014 anche per la modifica delle condizioni previste negli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio innanzi all’ufficiale di stato civile ovvero assunti in esito a procedura di negoziazione assistita in quanto la legge citata che li introduce ne stabilisce la equiparazione ai provvedimenti giudiziali di divorzio.

CHI PUO' RICHIEDERLO

Le parti che stanno in giudizio col ministero di un difensore.

DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia – Tribunale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 - Cancelleria Civile VII Sezione Presidenziali - Scala C - Terzo Piano – Stanza 31106

Informazioni telefoniche: 011/432 9665

Orario sportello: da lunedì al venerdì 8:30 – 12:30

COME SI SVOLGE

Le parti sono sentite in apposita udienza; nel corso del procedimento possono essere disposti mezzi istruttori e anche essere assunti provvedimenti provvisori.

NOTA BENE

Va peraltro tenuto presente che anche per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio è possibile ricorrere alle procedure alternative introdotte e disciplinate dalla legge  n.162/2014:

1) avanti all’ufficiale di stato civile ( del Comune di residenza di uno dei coniugi  o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio), con l’assistenza meramente facoltativa dell’avvocato , a condizione che: gli ex-coniugi non abbiano figli  ancora minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti; siano d’accordo sulle modifiche richieste; l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale (art. 12 l.cit);     

2)  accordo raggiunto attraverso procedura di negoziazione con l’assistenza di almeno un avvocato per parte (art .6 l. cit.).