Tribunale di Torino
Magistrati
Uffici e Cancellerie
Servizi al cittadino
- Come fare per ...
- Modulistica
- Albo CTU e Periti
- Depositi giudiziari - Aggiornamento data di emissione mandati di pagamento
- Depositi giudiziari - Modalità operative di deposito istanza per l'emissione dei mandati di pagamento
- Difensore civico della regione Piemonte
- Tabella diritti di copia
- Ufficio Relazioni con il Pubblico
- Servizi Online
Trasparenza e Comunicazione
Servizi ai professionisti
- Deposito atti del notaio - atti ex art 21 decreto legislativo 149/2022 Riforma Cartabia
- Buone prassi innanzi al Tribunale del lavoro di Torino
- Codici di iscrizione a ruolo
- Depositi giudiziari - Aggiornamento data di emissione mandati di pagamento
- Depositi giudiziari - Modalità operative di deposito istanza per l'emissione dei mandati di pagamento
- Deposito dei ricorsi ai sensi dell’art. 375 c.c. e 747 comma 2 c.p.c.
- Elenco mediatori familiari
- Eredità - Modalità di deposito atti notarili
- Esecuzioni Immobiliari
- Fatturazione elettronica
- Gestione fascicoli immigrati dal 17/08/2017
- Linee guida per la trattazione dei pignoramenti presso terzi eseguiti dall'Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. Prot. 22-11-2023.0008497.U
- Modulistica
- Patrocinio a spese dello Stato ex D.M. N. 55/14
- Protocolli d'intesa
- Servizi Online
- Sezione Fallimenti - modalità operative Torino
- Tabella contributo unificato e diritti di copia
- Tabella iscrizione a ruolo cause - Sezione specializzata immigrazione
- Tutorial PCT
Vendite giudiziarie
Servizi online
- Cancelleria delle Locazioni VIII^ Sezione Civile - Prenotazione udienza di sfratto
- Cancelleria Esecuzioni Immobiliari - Sportello Delegati - Prenotazione appuntamenti per deposito decreti di trasferimento
- Cancelleria Esecuzioni Mobiliari - Prenotazione appuntamenti
- Cancelleria Esecuzioni Mobiliari - Prenotazione udienza di pignoramento presso terzi
- Cancelleria Fallimenti - Prenotazione appuntamenti
- Cancelleria Ottava Sezione Civile - Prenotazione appuntamenti
- Cancelleria Successioni - Prenotazione appuntamenti
- Ufficio Tutele - Prenotazione Appuntamenti
Modificazione delle condizioni di separazione e divorzio
COS'E'
E’ la procedura in base alla quale le condizioni riguardanti il coniuge e la prole previste nei provvedimenti di separazione (verbale di separazione consensuale omologato, sentenza di separazione e, ora in forza della entrata in vigore della legge n.162/2014 anche accordo in esito a procedura di negoziazione assistita o accordo avanti all’Ufficiale di stato civile), su ricorso della o delle parti interessate ove ne maturino i presupposti, nel senso che venga in qualche modo a mutare la situazione in base alla quale i provvedimenti sono stati adottati e comunque ricorrano giustificati motivi, si possono modificare attraverso apposito procedimento in camera di consiglio.
Il procedimento disciplinato dall’art 710 c.p.c e cioè nel capo relativo alla separazione personale dei coniugi è applicabile, in forza della estensione operata dall’art. 4 della L.8/2/2006 n.54 (introduttiva dell’affidamento condiviso), anche ai provvedimenti che disciplinano le condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, la cui modifica pertanto compete al Tribunale ordinario
Analoga procedura è prevista per la modifica delle condizioni di divorzio dall’art 9 comma 1 della legge 1 dicembre 1970 n.898. Anche se l’articolo in questione fa riferimento ai giustificati motivi che intervengano dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (sentenza emessa in esito a procedimento contenzioso o a ricorso a domanda congiunta dei coniugi) il ricorso al Tribunale si deve ritenere ora possibile in forza della entrata in vigore della legge n.162/2014 anche per la modifica delle condizioni previste negli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio innanzi all’ufficiale di stato civile ovvero assunti in esito a procedura di negoziazione assistita in quanto la legge citata che li introduce ne stabilisce la equiparazione ai provvedimenti giudiziali di divorzio.
CHI PUO' RICHIEDERLO
Le parti che stanno in giudizio col ministero di un difensore.
DOVE
Presso il Palazzo di Giustizia – Tribunale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 - Cancelleria Civile VII Sezione Presidenziali - Scala C - Terzo Piano – Stanza 31106
Informazioni telefoniche: 011/432 9665
Orario sportello: da lunedì al venerdì 8:30 – 12:30
COME SI SVOLGE
Le parti sono sentite in apposita udienza; nel corso del procedimento possono essere disposti mezzi istruttori e anche essere assunti provvedimenti provvisori.
NOTA BENE
Va peraltro tenuto presente che anche per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio è possibile ricorrere alle procedure alternative introdotte e disciplinate dalla legge n.162/2014:
1) avanti all’ufficiale di stato civile ( del Comune di residenza di uno dei coniugi o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio), con l’assistenza meramente facoltativa dell’avvocato , a condizione che: gli ex-coniugi non abbiano figli ancora minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti; siano d’accordo sulle modifiche richieste; l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale (art. 12 l.cit);
2) accordo raggiunto attraverso procedura di negoziazione con l’assistenza di almeno un avvocato per parte (art .6 l. cit.).
COSTI
- Contributo Unificato da € 98,00