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Opposizione a sanzioni amministrative
COS'E'
Per la violazione di talune norme non penali sono previste sanzioni amministrative (di solito pecuniarie).
Contro il provvedimento che le applica al trasgressore, questi può proporre OPPOSIZIONE per ottenere l'annullamento totale o parziale del provvedimento, o almeno una riduzione della sanzione.
L'opposizione deve esser proposta davanti al Tribunale ordinario nei casi sotto elencati:
A) ----- quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
- di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- di previdenza e assistenza obbligatoria;
- di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- di igiene degli alimenti e delle bevande;
- valutaria;
- di antiriciclaggio.
B) ----- inoltre, il Tribunale ordinario è competente:
- se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro, ad eccezione di quelle relative al codice della strada;
- quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
- quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [cioè violazioni in materia di assegni e di codice stradale].
NORMATIVA
- Decreto Legislativo 1 settembre 2011 , n. 150, art. 5, 6 - Legge 24 novembre 1981, n.689, art.22
- Art.5-6_D.Lgs.n°150del2011 e art.22_Legge n°689del1981
CHI PUO' RICHIEDERLA
Colui che riceve una sanzione amministrativa e la ritiene illegittima, non occorre (ma è consigliata) l'assistenza di un Avvocato.
Il ricorso deve essere presentato personalmente dall’intestatario dell’infrazione (se si tratta di società, dal suo legale rappresentante) oppure da un avvocato munito di regolare mandato.
Nell'atto notificato al trasgressore è indicato il Giudice davanti a cui può essere fatta l'opposizione e il termine per proporla. L'opposizione deve, a pena di inammissibilità, esser fatta ENTRO 30 GIORNI (60 per residenti all'estero) dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione. Il ricorso deve esporre TUTTE le richieste ed eventuali prove (documenti e testimoni); va depositato nella cancelleria del Giudice del luogo della violazione, oppure spedito con posta raccomandata (NON è valido, invece, l'invio a mezzo fax o e-mail). Si può anche chiedere la sospensione dell'esecuzione.
DOVE
- Per l'utenza professionale: Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 - Cancelleria Centrale Civile - Front Office - Scala A - Primo Piano - Stanza 11601
Informazioni telefoniche: 011/432 8025 - 011/432 8215
Orario sportello: dal lunedì al venerdì 8:30 – 12:30
- Per l'utenza privata: Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 - Ufficio U.R.P. – Sportello per il Cittadino - Piano Terra - Ingresso 1 - Stanza 01620
Informazioni telefoniche: 011/4328026
Orario sportello: dal lunedì al venerdì 9:00 -12:30
COME SI SVOLGE
Qui trattiamo l'opposizione di competenza del Tribunale Ordinario.
L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa dal Giudice, se richiesto e sentite le parti, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza; ma diviene inefficace se non è confermata con ordinanza alla prima udienza successiva.
Con il decreto che fissa l'udienza, il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento ed alla contestazione o notificazione della violazione.
Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
Alla prima udienza, il giudice:
a)quando il ricorso è proposto oltre il termine di cui sopra, lo dichiara inammissibile con sentenza;
b)quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento ed alla contestazione o notificazione della violazione.
A parte ciò, il giudice, entrando nel merito del ricorso, interroga liberamente le parti e promuove la conciliazione della lite (art.420, c.1, c.p.c.). Se il tentativo riesce, si redige un verbale di conciliazione avente efficacia di titolo esecutivo.
Il giudice accoglie l'opposizione se non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente [secondo il principio: "in dubio pro reo"].
Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza, oppure modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, determinandola in una misura inferiore (comunque mai al di sotto del minimo previsto dalla legge).
NOTA BENE
Il ricorso deve già indicare tutte le prove sulle quali si fonda (elenco completo dei documenti che si producono e dei testimoni di cui si chiede l’ammissione, con indicazione dei relativi capitoli di prova) e ad esso deve unirsi la copia notificata dell'ordinanza-ingiunzione.Per la compilazione del ricorso e le relative avvertenze si veda l'apposito modulo: Atto di opposizione a sanzione amministrativa(Tribunale).doc
Le sentenze del Tribunale sono impugnabili davanti alla Corte d’Appello. In tale grado di giudizio occorre farsi difendere da un avvocato.
Alla Corte si può chiedere, con l'atto d'appello, anche la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. Ma devono sussistere gravi e fondati motivi; infatti, qualora l’istanza dovesse risultare inammissibile o manifestamente infondata, l'appellante può esser condannato ad una pena pecuniaria (v. il comma 2 inserito nell'art. 283 C.P.C. dall'art.27 L. n.183/2011).
COSTI
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta, salvo quanto previsto dall'art. 10, c.6-bis, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, cioè:
- 01/03/2023 OBBLIGO DI PAGAMENTO TELEMATICO DI DIRITTI E CONTRIBUTI
- Contributo unificato in base al valore;
- 27 € per diritti forfetizzati di notifica.