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Mancata registrazione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A) di variazioni di proprietà di veicoli usati
COS'E'
Il passaggio di proprietà di un veicolo usato deve essere comunicato dal compratore al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) per le opportune trascrizioni e l’emissione dei nuovi documenti del veicolo.
Un atto di vendita può essere autenticato da:
- Notaio;
- Funzionari del P.R.A. (A.C.I. - Automobile Club Italiano) o del Dipartimento per i trasporti (ex motorizzazione civile);
- Agenzie di pratiche auto autorizzate che siano Sportello Telematico dell’Automobilista (S.T.A.);
- Anagrafe (solo sottoscrizione).
Nel caso in cui il compratore o l’Agenzia di pratiche auto incaricata di effettuare il passaggio di proprietà non abbiano rispettato l’obbligo di richiedere la trascrizione dell’atto di vendita di un veicolo usato al P.R.A., il venditore ufficialmente ancora proprietario del veicolo e quindi responsabile del pagamento della tassa automobilistica (bollo) e delle sanzioni amministrative (Codice della Strada) può rivolgersi a:
- per veicoli di valore inferiore a €5.000,00 è competente il Giudice di Pace;
- per veicoli di valore superiore a €5.000,00 è competente il Tribunale del luogo di residenza e/o domicilio del compratore oppure del luogo dove è avvenuta la vendita.
NORMATIVA
CHI PUO' RICHIEDERLO
Il venditore ufficialmente ancora proprietario del veicolo e quindi responsabile del pagamento della tassa automobilistica (bollo) e delle sanzioni amministrative (Codice della Strada).
DOVE
A seconda del valore:
- Giudice di Pace competente per territorio (vedi allegato "Giudice di Pace - Competenza per territorio")
Oppure:
- Per l'utenza professionale: Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 - Cancelleria Centrale Civile - Front Office - Scala A - Primo Piano - Stanza 11601
Informazioni telefoniche: 011/432 8025 - 011/432 8215
Orario sportello: dal lunedì al venerdì 8:30 -12:30
- Per l'utenza privata: Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 - Ufficio U.R.P. - Sportello per il Cittadino - Piano Terra - Ingresso 1 - Stanza 01620
Informazioni telefoniche: 011/432 9039 - 011/432 7970
Orario sportello: dal lunedì al venerdì 9:00 -12:30
COME SI SVOLGE
A) Registrazione da parte del venditore in possesso dell'atto di vendita.
Il Giudice di Pace o il Tribunale autorizzano, con una sentenza, il P.R.A. a trascrivere la proprietà del veicolo in capo al compratore, con efficacia dalla data della sottoscrizione autenticata dell’atto di vendita. Pertanto da tale data, a carico del compratore sono sia i costi del procedimento civile sia gli eventuali bolli e sanzioni amministrative (C.d.S) sostenuti dal venditore sino alla data della trascrizione della sentenza.
Il venditore deve presentare al PRA la sentenza in copia conforme all’originale e in bollo.
Sia per il Giudice di Pace, che per il Tribunale, il venditore deve produrre:
- copia di atto di vendita;
- i dati anagrafici e di residenza del compratore a lui noti;
- estratto cronologico aggiornato del veicolo (richiedibile al P.R.A.)
B) Registrazione a tutela del venditore, se non è in possesso della copia dell’atto di vendita
Il venditore può richiedere al P.R.A. la registrazione di un nuovo atto di vendita che rinnova e conferma l’originale oppure di una dichiarazione di vendita, le quali devono essere rese nella forma della scrittura privata autenticata.
Il venditore deve presentare:
- i dati anagrafici completi del compratore;
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’ultima residenza nota del compratore.
La trascrizione al P.R.A. della proprietà in capo al compratore ha efficacia dalla data della trascrizione stessa e quindi restano a carico del venditore gli eventuali bolli e sanzioni amministrative nonché le spese richieste per la trascrizione al PRA, salvo che, per queste ultime, vi sia una diversa disposizione prevista dai Regolamenti Provinciali.
La registrazione a tutela del venditore non è consentita qualora egli disponga di copia di atto di vendita, nel qual caso dovrà rivolgersi al Giudice di Pace (A).
C) Perdita di possesso del veicolo usato
Il venditore che non disponga di un idoneo titolo di vendita del veicolo può presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Vedi modulo allegato "Dichiarazione sostitutiva perdita di possesso (A.C.I.)" che prevede diversi casi di perdita di possesso.
Il P.R.A. provvede ad emettere un certificato di proprietà sul quale annota la perdita di possesso del veicolo e dalla data dell’annotazione il proprietario non sarà più tenuto al pagamento del bollo.
Il veicolo continua a rimanere, comunque, intestato al proprietario.
I casi di perdita di possesso per i quali è prevista la possibilità di trascrizione al PRA con decorrenza retroattiva sono:
- furto (dalla data della denuncia);
- appropriazione indebita (dalla data della denuncia);
- sequestro o confisca (dalla data del provvedimento).
Il P.R.A. emette un certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso e, da quella data, il proprietario non sarà più tenuto al pagamento del bollo. Il veicolo continua a rimanere, comunque, intestato al proprietario.
Se il proprietario dell'auto è cittadino extracomunitario per ottenere la registrazione al PRA della perdita di possesso dalla data della denuncia in caso di furto o appropriazione indebita, o da quella del provvedimento di confisca o sequestro dovrà presentare oltre a quanto già sopra indicato:
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 3 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di perdita di possesso da parte di cittadino extracomunitario ( vedi modulo allegato Perdita di possesso da parte di cittadino extracomunitario A.C.I.) .
NOTA BENE
In caso di istanza presentata al Tribunale, occorre assistenza legale.
COSTI
Costi di procedura in base al valore della causa più spese di trascrizione al PRA che variano in base al valore del veicolo usato e della Provincia di residenza del compratore.
TEMPI
Il compratore ha l'obbligo di chiedere la trascrizione dell'atto di vendita entro 60 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata.