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Copie atti di esecuzioni mobiliari
COS'E'
Si possono richiedere le copie di qualsiasi atto, documento o provvedimento depositato presso gli Uffici Giudiziari.
Le copie possono essere:
- semplici: servono al solo fine di conoscere il contenuto dell’atto. Queste copie non hanno valore legale perché mancano della certificazione di conformità all’originale apposta dalla cancelleria;
- autentiche: servono per procedere alla notificazione degli atti e provvedimenti o per utilizzarli in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche. Hanno lo stesso valore legale dell’atto o provvedimento originale;
- esecutive: servono per procedere all’esecuzione forzata di un provvedimento.
NORMATIVA
CHI PUO’ RICHIEDERLE
Chiunque abbia un interesse tutelato dalla legge. Per le copie esecutive chi è titolare del diritto da eseguire.
DOVE
- Per l’utenza privata: le copie degli atti civili vanno richieste: Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 - Cancelleria Esecuzioni Mobiliari – ingresso 10 - Piano Terra - Stanza 01110
- Per l'utenza professionale in caso di richiesta non telematica: Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 - Cancelleria Esecuzioni Mobiliari – ingresso 10 - Piano Terra - Stanza 01110 PRENOTANDO L’ACCESSO SUL SITO ASTALEGALE
- Per informazioni telefoniche: 011 - 43 28 054; 011 - 43 28 065; 011 - 43 27 965; 011 - 43 29 072; 011 - 43 28 268.
COME SI SVOLGE
MODALITA’ DI RICHIESTA:
- PER I PROFESSIONISTI
MODALITA’ DI RICHIESTA TELEMATICA (preferibile) va effettuata seguendo i passaggi sottoindicati:
- Compilare il modulo di richiesta (v. allegato)
- Depositare telematicamente nel relativo fascicolo il modulo di richiesta compilato in ogni sua parte, firmato e la scansione leggibile delle marche.
MODALITA’ DI RICHIESTA ALLO SPORTELLO:
1. Compilare il modulo di richiesta (v. allegato, o reperibile in cancelleria) .
2. Depositare:
il modulo di richiesta compilato in ogni sua parte e firmato;
le marche dovute secondo gli importi in vigore (v. tabella in allegato);
ove possibile, le stampe del provvedimento di cui si richiede copia: NON PINZATE e con firma digitale del giudice interamente leggibile.
Orario sportello: da lunedì al venerdì 8:30 – 12:30. Si precisa che gli sportelli chiudono alle 12.30.
RITIRO:
- La data di consegna delle copie è comunicata mediante avviso telematico in cui sono indicati orari e luogo.
- Le copie urgenti, nei limiti della disponibilità, vengono rilasciate immediatamente, altrimenti entro due giorni.
- Le copie non urgenti, vengono rilasciate entro sette giorni lavorativi, nei limiti della disponibilità.
- Consegnare le stesse marche scannerizzate, se la richiesta è telematica.
- PER I PRIVATI
RICHIESTA ALLO SPORTELLO:
1. Compilare il modulo di richiesta (v. allegato, o reperibile in cancelleria).
2. Depositare:
il modulo di richiesta compilato in ogni sua parte e firmato;
le marche dovute secondo gli importi in vigore (v. tabella in allegato).
RITIRO:
- Le copie urgenti, nei limiti della disponibilità, vengono rilasciate immediatamente, altrimenti entro due giorni;
- Le copie non urgenti, vengono rilasciate entro sette giorni lavorativi, nei limiti della disponibilità.
Orario sportello: da lunedì al venerdì 8:30 – 12:30. Si precisa che gli sportelli chiudono alle 12.30.
NOTA BENE
L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile (articolo 16 comma 14 D.L.179/2012 - Legge 221/2012 - Art.40 T.U. spese giustizia) dal 20/10/2012.
Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo (Art.269 comma 1 bis T.U. spese giustizia).
COSTI
Per il rilascio della copia di un atto occorre pagare, per diritti di cancelleria, una somma variabile in base al tipo della richiesta (copia conforme o esecutiva/copia semplice, copia urgente/copia non urgente) e al numero delle pagine che compongono l’atto (Vedi: TABELLA DIRITTI DI COPIA in vigore dal 18.08.2021).