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Separazione Giudiziale
COS'E'
E’ la procedura alla quale debbono ricorrere i coniugi allorché non abbiano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione. La separazione giudiziale è più complessa di quella consensuale.
La procedura deve essere iniziata da uno dei due coniugi, sempre con l’ausilio di un legale.
Nel caso in cui siano presenti dei figli minorenni, i genitori possono essere aiutati da un mediatore familiare a trovare un accordo che garantisca ai figli di mantenere le cure ed il sostegno da parte di entrambi i genitori ed i rami parentali. Un elenco di Mediatori Familiari iscritti nell’elenco dei mediatori del Tribunale di Torino si trova cliccando su questo link: ELENCO MEDIATORI FAMILIARI TRIBUNALE DI TORINO
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere ai Centri per le Famiglie presenti sul territorio.
NORMATIVA
La procedura è disciplinata dagli artt. 473 bis e seguenti c.p.c.
CHI PUO' RICHIEDERLA
Uno dei coniugi, con l’assistenza del legale, chiede con ricorso la separazione giudiziale. il ricorso è diretto al Tribunale del luogo in cui i figli minori hanno la residenza abituale. In mancanza di figli è competente il Tribunale del luogo di residenza del convenuto. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque Tribunale della Repubblica.
COME SI SVOLGE
La separazione giudiziale segue la procedura prevista dagli art. 473 bis e seguenti c.p.c. e termina con una sentenza.
NOTA BENE
La documentazione, esente da bollo, da presentare è la seguente:
- Stato di famiglia di entrambi i coniugi
- Certificato di residenza di entrambi i coniugi
- Certificato di matrimonio da richiedere nel comune dove il matrimonio è stato celebrato
COSTI
- 01/03/2023 OBBLIGO DI PAGAMENTO TELEMATICO DI DIRITTI E CONTRIBUTI
- Contributo Unificato da € 98,00. Non sono dovute le anticipazioni forfettarie.