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Copie di atti civili

Scheda aggiornata al 17/01/2025

COS'E'

Si possono richiedere le copie di qualsiasi atto, documento o provvedimento depositato presso gli Uffici Giudiziari.

Le copie possono essere:

  • semplici: servono al solo fine di conoscere il contenuto dell’atto. Queste copie non hanno valore legale perché mancano della certificazione di conformità all’originale apposta dalla cancelleria;
  • autentiche: servono per procedere alla notificazione degli atti e provvedimenti o per utilizzarli in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche. Hanno lo stesso valore legale dell’atto o provvedimento originale; 

CHI PUO' RICHIEDERLE

Chiunque abbia un interesse tutelato dalla legge.

COME

  • Per l'utenza professionale le copie degli atti civili vanno richieste via mail all’indirizzo di posta elettronica: ruologenerale.tribunale.torino@giustizia.it
    Per le copie in formato cartaceo verrà fissato un appuntamento per il ritiro presso la Cancelleria Centrale Civile – Scala A, primo piano, stanza 11601.

Informazioni telefoniche: 011/432 8025 - 011/432 8215

Orario sportello: dal lunedì al venerdì 8:30 – 12:30

  • Per l'utenza privata le copie degli atti civili vanno richieste via mail all’indirizzo di posta elettronica: urp.tribunale.torino@giustizia.it ovvero presso il Palazzo di Giustizia – Tribunale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 - Ufficio U.R.P. - Sportello per il Cittadino - Piano Terra - Ingresso 1 - Stanza 01620
    Verrà fissato un appuntamento per il ritiro delle copie presso il suddetto sportello e verranno fornite le informazioni sugli eventuali pagamenti di diritti di copia da eseguire con modalità telematica.

Informazioni telefoniche: 011/4328026 

Orario sportello: dal lunedì al venerdì 9:00 - 12:30.

TEMPI

Le copie urgenti vengono rilasciate entro due giorni dalla richiesta; quelle non urgenti, vengono rilasciate entro cinque giorni lavorativi, salvo che non si tratti di copie di atti conservati in sedi distaccate di archivio.

COSTI

01/03/2023 OBBLIGO DI PAGAMENTO TELEMATICO DI DIRITTI E CONTRIBUTI 

Per il rilascio della copia di un atto occorre pagare, per diritti di cancelleria, una somma variabile in base al tipo della richiesta (copia conforme/copia semplice, copia urgente/copia non urgente) e al numero delle pagine che compongono l’atto (Vedi: TABELLA DIRITTI DI COPIA in vigore dal 18.08.2021).

NOTA BENE

L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile (articolo 16 comma 14 D.L.179/2012 - Legge 221/2012 - Art.40 T.U. spese giustizia) dal 20/10/2012.

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Vi ricordiamo che, non essendo un servizio di consulenza legale, non è possibile richiedere informazioni specifiche e personalizzate su singoli casi.