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Decreto penale di condanna

Scheda aggiornata al 07/05/2020

COS'E'

Per alcune specie di reato, con DECRETO PENALE il G.I.P. condanna l'imputato (e, se c'è, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria) ad una multa o ammenda, in misura che può esser anche inferiore al minimo "normale", senza condanna alle spese processuali né applicazione di pene accessorie; può concedere la sospensione condizionale della pena; se obbligatoria per legge, dispone la confisca di cose sequestrate.

ENTRO 15 GIORNI dalla notifica del decreto il condannato può proporre OPPOSIZIONE.

DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 - Cancelleria G.I.P / G.U.P. - Cancelleria decreti penali - Settore II - Piano quarto - Scala E - Stanza 42306

Informazioni telefoniche: 011/4328287 (dalle 09:00 alle 12:30)

COME SI SVOLGE

La dichiarazione di OPPOSIZIONE si fa personalmente o tramite avvocato.

In essa SI DEVONO INDICARE gli estremi del decreto di condanna, la sua data e il giudice che lo ha emesso (non occorre esporre motivi);

SI PUO' chiedere il giudizio immediato o l'abbreviato o l'applicazione della pena (patteggiamento) o l'ammissione all'oblazione.

N.B.: nel giudizio seguente all'opposizione può essere applicata una pena più grave di quella portata dal decreto e possono esser revocati eventuali benefici.

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Vi ricordiamo che, non essendo un servizio di consulenza legale, non è possibile richiedere informazioni specifiche e personalizzate su singoli casi.