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Nomina e revoca di presentatori per protesto di titoli di credito

Scheda aggiornata al 02/10/2024

COS'E'

Il rifiuto del pagamento di un titolo di credito deve essere constatato con un atto autentico (protesto). L'ufficiale giudiziario e il notaio, sotto la propria responsabilità, possono servirsi di presentatori per la levata del protesto.

CHI PUO' RICHIEDERLO

Il notaio, l'ufficiale giudiziario e il messo comunale sono equiparati al pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del titolo II del libro II del codice penale.

DOVE

UTENZA PRIVATA
PER IL DEPOSITO DELL’ISTANZA, VI SONO 3 POSSIBILITA’:

OPPURE

  • inviare il tutto via posta a Tribunale Ordinario di Torino – Corso Vittorio Emanuele II n. 130 VOLONTARIA GIURISDIZIONE ingresso 3 piano terra aula 11 allegando il pagamento tramite pago pa di diritti di cancelleria per € 27 e contributo unificato da € 98
    su appuntamento per la consegna dell’istanza e della documentazione da fissarsi mandando una mail a: volontariagiurisdizione.tribunale.torino@giustizia.it

OPPURE

  • chiamando il numero 0114328431 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 10.30

COME SI SVOLGE

I presentatori sono nominati ed autorizzati a svolgere la loro funzione con provvedimento del Presidente del Tribunale su ricorso presentato dal notaio o dall'ufficiale giudiziario.

Ciascun notaio e ciascun ufficiale giudiziario può avvalersi dell'opera di due presentatori. Soltanto al fine di assicurare il soddisfacimento di particolari esigenze di servizio il numero dei presentatori può essere elevato a sei.

L'elenco dei presentatori autorizzati per ciascun notaio o ufficiale giudiziario è depositato presso la cancelleria del tribunale.

Il Presidente del Tribunale revoca l'autorizzazione a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario, ovvero quando vengono meno i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti.

Il decreto di autorizzazione o di revoca è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e diventa esecutivo non appena è portato a conoscenza del presentatore.

I presentatori devono: possedere i requisiti richiesti per i fidefacienti della legge sull'ordinamneto del notariato; aver conseguito la licenza di scuola media; non aver riportato condanna alla pena della reclusione per delitto non colposo.

NOTA BENE

I requisiti possono essere provati con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e occorre allegare parere favorevole del Consiglio notarile.

COSTI