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Sovraffollamento carceri

Scheda aggiornata al 14/03/2023

COS’E'

I detenuti e gli internati che subiscono o hanno subìto un trattamento in violazione dell’art.3 della Convenzione europea per la salvaguardia diritti dell’uomo possono chiedere un rimedio risarcitorio.

CHI PUO' RICHIEDERLA

La persona non più detenuta o internata o che ha finito di espiare la pena detentiva in carcere o la custodia cautelare non computabile nella determinazione della pena da espiare, deve presentare la richiesta di rimedio risarcitorio al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio ha la residenza entro SEI MESI dal termine della detenzione o della custodia cautelare in carcere.

Il ricorso può essere presentato personalmente o tramite difensore munito di procura speciale.

DOVE

UTENZA PRIVATA
PER IL DEPOSITO DELL’ISTANZA, VI SONO 3 POSSIBILITA’:

OPPURE

  • inviare il tutto via posta a Tribunale Ordinario di Torino – Corso Vittorio Emanuele II n. 130 VOLONTARIA GIURISDIZIONE ingresso 3 piano terra aula 11 allegando il pagamento tramite pago pa di diritti di cancelleria per € 27 e contributo unificato da € 98
    su appuntamento per la consegna dell’istanza e della documentazione da fissarsi mandando una mail a: volontariagiurisdizione.tribunale.torino@giustizia.it

OPPURE

  • chiamando il numero 0114328431 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30

COME SI SVOLGE

Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

NOTA BENE

Per maggiori informazioni e casistiche vedi la scheda “ Rimedio risarcitorio”del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_8_10.wp?tab=d  

COSTI