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Revoca giudiziale amministratore di condominio o di comunione

Scheda aggiornata al 02/10/2024

COS'E'

E’ una procedura che serve a salvaguardare i diritti dei condomini. La revoca dell’amministratore in via ordinaria è di competenza dell’assemblea e avviene con la maggioranza calcolata secondo il valore delle quote di proprietà (millesimi) o con le modalità previste dal regolamento di condominio se diverse e legittime.

CHI PUO' RICHIEDERLA

L’assemblea costituita in seduta ordinaria o ciascun condomino o comunista se non provvede l’assemblea con ricorso al Tribunale del luogo in cui si trova il condominio o la comunione. Non occorre l’assistenza di un avvocato anche se, per la complessità della materia e della procedura, sarebbe consigliabile.

L’art. 1131 Codice Civile elenca i comportamenti e le omissioni dell’amministratore che legittimano il ricorso al Tribunale per chiederne la revoca. Si tratta di un elenco di valore esemplificativo e non tassativo che prevede tra altre gravi irregolarità le seguenti:

  1. Omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e la nomina del nuovo amministratore
  2. Mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea
  3. Mancata apertura e utilizzazione del conto di cui al 7° comma dell’art. 1129 Codice Civile
  4. Gestione secondo modalità che possono generare confusioni tra il patrimonio del condominio o della comunione e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini e comunisti
  5. Aver acconsentito per un credito del condominio insoddisfatto alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio o della comunione
  6. Mancata riscossione delle somme dovute al condominio e omissione nella presentazione di azione giudiziaria per la riscossione
  7. Mancata ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1130 n. 6.7.8.9 omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al 2° comma dell’art. 1129 Codice Civile

E’ competente il Tribunale del luogo dove si trova il condominio o la comunione.

NOTA BENE

Le irregolarità devono essere tali da determinare un grave danno per il condominio o la comunione a giudizio del Tribunale.

DOVE

UTENZA PRIVATA
PER IL DEPOSITO DELL’ISTANZA, VI SONO 3 POSSIBILITA’:

OPPURE

  • inviare il tutto via posta a Tribunale Ordinario di Torino – Corso Vittorio Emanuele II n. 130 VOLONTARIA GIURISDIZIONE ingresso 3 piano terra aula 11 allegando il pagamento tramite pago pa di diritti di cancelleria per € 27 e contributo unificato da € 98
    su appuntamento per la consegna dell’istanza e della documentazione da fissarsi mandando una mail a: volontariagiurisdizione.tribunale.torino@giustizia.it

OPPURE

  • chiamando il numero 0114328431 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 10.30

COME SI SVOLGE

Il ricorso deve essere corredato da idonea documentazione, se a presentarlo è l’assemblea da copia del verbale, che lo autorizza. Il Tribunale nomina il giudice che fissa con decreto l’udienza per la comparizione del ricorrente e dell’amministratore. Il contraddittorio dovrà essere instaurato nei confronti dei soggetti indicati nel decreto del presidente.

Il Tribunale provvede in Camera di Consiglio con decreto motivato.

Il provvedimento del Tribunale è reclamabile entro 10 giorni dall’avvenuta notifica avanti la Corte di Appello competente.

COSTI

E' inoltre dovuto il pagamento della tassa di registro non in modalità telematica Tassa di registrazione di € 200,00.

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Vi ricordiamo che, non essendo un servizio di consulenza legale, non è possibile richiedere informazioni specifiche e personalizzate su singoli casi.