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Abrogazione di reati - Sanzioni pecuniarie civili

Scheda aggiornata al 03/02/2020

COS'E'

Il Decreto Legislativo 15/01/2016 n. 7, in vigore dal 6/2/2016, ha abrogato alcuni reati ed ha previsto nuove figure di illeciti puniti con sanzioni pecuniarie civili (per il testo di tale decreto vedi "Normativa").

In particolare:

- ha abrogato i reati di cui ai seguenti articoli del Cod.Pen.: 485 (falsità in scrittura privata); 486 (falsità in foglio firmato in bianco – atto privato); 594 (ingiuria); 627 (sottrazione di cose comuni); 647 (appropriazione di cose smarrite, di tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito);

- ha, quindi, modificato altri articoli del Codice Penale che contenevano riferimenti ai reati abrogati;

- ha riformulato l'articolo 491-bis C.P. in modo da limitare la sanzione penale alle falsità riguardanti documenti informatici pubblici (e non anche a quelli privati) aventi efficacia probatoria;

- ha sostituito l'art. 635 C.P. (danneggiamento) con un altro che limita i casi in cui il fatto è previsto come reato;

- ha stabilito, per i fatti illeciti come sopra "depenalizzati" (specificamente elencati nell'art 4 del D.Lgs. cit.), che allorché il colpevole, citato in giudizio dalla persona offesa per il risarcimento del danno, sia condannato dal Giudice civile al risarcimento, possa anche essere dal medesimo Giudice condannato (se il fatto è stato commesso con dolo) al pagamento di una "sanzione pecuniaria civile" a favore della Cassa delle ammende.

Poiché questa scheda riguarda i "Servizi penali" al cittadino, qui si considerano solo le conseguenze pratiche che le nuove norme comportano sotto l'aspetto penale.

CHI PUO' RICHIEDERLO

L'interessato, sia esso indagato, imputato o già condannato può chiedere (salvo che a ciò non abbia già provveduto il Pubblico Ministero) che, in applicazione della nuova normativa suddetta, il Giudice dichiari che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Al riguardo, va ricordato che l'art.12 del citato D.Lgs. stabilisce:

«1. Le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del presente decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

 2. Se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.»

DOVE

La domanda (in carta semplice e senza spese) va rivolta:

- nel corso del procedimento: all'Autorità Giudiziaria che procede, e depositata nella sua Cancelleria;

- quando il procedimento è già stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili: al Giudice dell'Esecuzione, e depositata nella sua Cancelleria.

Per individuare il competente Giudice dell'Esecuzione vedere la voce "COME SI SVOLGE".

Per quanto riguarda il Tribunale di Torino (nel Palazzo di Giustizia, corso Vittorio Emanuele II n.130) rivolgersi, secondo i casi di competenza, ad uno dei seguenti uffici:

- Ufficio G.I.P./G.U.P. - Cancelleria Incidenti di Esecuzione - Settore II - Piano Quarto – stanza 42315. - Informazioni telefoniche: 011 4327992, 011 4328806.- Orario sportello: dal lunedì al sabato 8:30 - 12:30

 - Tribunale di Torino - Ufficio Incidenti di Esecuzione - Settore II - Piano Terzo – Stanza 32502.- Informazioni telefoniche: 011 4328243, 011 4328363.- Orario sportello: dal lunedì al venerdì 8:30 - 12:30

COME SI SVOLGE

Quando i procedimenti siano ancora in corso alla data del 6 febbraio 2016, normalmente gli effetti della "depenalizzazione" saranno applicati d'ufficio. Ovviamente, l'interessato potrà sollecitare con apposita richiesta l'Autorità Giudiziaria.

Un'iniziativa da parte dell'interessato o del suo difensore è invece necessaria (anche se, in teoria, potrebbe esser presa anche dal Pubblico Ministero) se prima del 6 febbraio 2016 i procedimenti penali per i reati come sopra abrogati sono stati definiti con sentenza di condanna o decreto penale irrevocabili.

In questo caso occorre rivolgersi al Giudice dell'esecuzione chiedendogli di volere, ai sensi dell'art.673, comma 1, C.P.P., revocare la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato ed adottando i provvedimenti conseguenti. Il Giudice provvederà con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 667, comma 4, C.P.P., cioè senza formalità ed emettendo ordinanza che sarà comunicata al P.M. e notificata all'interessato.

Per determinare chi sia il Giudice dell'esecuzione, a norma dell'art.665 C.P.P., occorre distinguere:

1) in caso di condanna unica: di norma G.d.Es. è quello che ha pronunciato la sentenza o il decreto di condanna per il reato in questione. Casi particolari: A) se si tratta di sentenza in grado di appello che ha confermato (o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili), G.d.Es. è quello di primo grado; B) quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato, G.d.Es. è quello che ha emesso il provvedimento impugnato (ma se questo è d'appello e ricorre il caso su esposto al punto A, è competente il giudice di primo grado); C) se la Corte di cassazione ha annullato con rinvio, è competente il giudice di rinvio.

2) in caso di più condanne pronunciate da Giudici diversi: in base al principio della unicità del Giudice dell'esecuzione, è competente il Giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Ma se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal Tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio; e se si tratta di provvedimenti del Giudice di Pace e di altro Giudice ordinario, G.d.Es. è in ogni caso quest'ultimo.