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Querela, denuncia, istanza, esposto

Scheda aggiornata al 03/02/2020

COS'E'

DENUNCIA: Quando è stato commesso un reato, chiunque può informarne il Procuratore della Repubblica, direttamente o tramite polizia giudiziaria, presentando denuncia scritta o con dichiarazione a verbale. La denuncia è obbligatoria nei casi previsti dagli artt. 364 e 709 del Codice Penale.

QUERELA: Per alcuni reati il processo può iniziare soltanto se la persona offesa presenta querela, cioè una denuncia contenente anche la richiesta di procedere penalmente (un loro elenco, limitato a quelli previsti dal Codice Penale, è nell'allegato Reati perseguibili a querela previsti nel Codice Penale).

ISTANZA: Per punire taluni delitti commessi all’estero, occorre che la persona offesa faccia istanza di procedere. Per maggiori dettagli vedere, negli allegati, gli art. 130 (con riferimento agli artt. 9 e 10) del Codice Penale e all'art. 341 del Codice di Procedura Penale.

ESPOSTO: In senso proprio, è un atto con cui qualunque interessato segnala fatti o situazioni che, pur non costituendo reato, ritiene pregiudizievoli per sé o per la collettività o, in genere, per il buon andamento del pubblico servizio, e pertanto chiede un intervento alla competente Autorità.

N.B. : le informazioni sotto riportate non si riferiscono agli esposti, che non riguardano la materia penale.

CHI PUO' RICHIEDERLA

La DENUNCIA può essere presentata da chiunque.
Riguardando fatti di reato perseguibili d'ufficio, una successiva dichiarazione del denunciante di volerla "ritirare" non impedisce che il procedimento penale prosegua.

QUERELA e ISTANZA possono essere presentate personalmente o a mezzo di procuratore speciale soltanto dalla persona offesa dal reato. Se questa è minorenne, interdetta o inabilitata, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore o curatore; se questi mancano oppure sono in conflitto di interessi con la parte offesa, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale nominato dal Giudice per le Indagini Preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del Procuratore della Repubblica (al quale chiunque può segnalare il caso).
La querela può essere poi "rimessa" - salvo eccezioni: per esempio, se il reato è di violenza sessuale -e ciò determina l'estinzione del reato (artt. 152-156 C.P.).

Possono essere presentate:

  1. oralmente davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, che redigerà un verbale delle dichiarazioni.
  2. per iscritto (vedi allegato "Modello di denuncia-querela"). Ma poiché non hanno valore né possono essere utilizzati gli scritti anonimi, e tali sono quelli provenienti da persona la cui identità non sia certa, la denuncia o querela o istanza non possono essere inviate per via telematica.

Occorre, dunque, che:

  1. siano presentate personalmente, o a mezzo di procuratore speciale, esibendo un documento di identificazione;
  2. se inviate per posta, abbiano la firma autenticata da un pubblico ufficiale oppure sia allegata fotocopia di un documento di identificazione del sottoscrittore.

E' possibile proporre DENUNCIA in qualunque momento, non essendo stabilito alcun termine. Però un eccessivo ritardo potrebbe rendere inevitabile l'estinzione del reato per prescrizione.

La QUERELA, invece, per essere valida, deve essere presentata entro TRE MESI dal giorno in cui il querelante ha avuto notizia del fatto costituente reato (per il curatore speciale nominato dal G.I.P. questo termine decorre, invece, dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento di nomina).

Ma quando si tratta di delitti di cui agli articoli 609-bis C.P. (violenza sessuale), 609-quater C.P. (atti sessuali con minorenne), 612-bis C.P. (atti persecutori = c.d. stalking) il termine per la proposizione della querela è di SEI MESI.

AVVERTENZA SPECIALE relativa al termine per presentare QUERELA: il decreto legislativo 10/04/2018 n.36 ha trasformato alcuni reati da perseguibili d'ufficio a perseguibili soltanto su querela (per sapere quali sono si veda l'allegato Artt. 1-12 Decreto Legislativo 10/04/2018 n.36), cosicché per essi non basta più fare denuncia ma occorre presentare querela. – Per evitare che tale modifica vada a danno della persona offesa (che si era limitata a fare una semplice denuncia, oppure che nulla aveva fatto giacché, comunque, il reato era perseguibile d'ufficio), il medesimo decreto ha stabilito che:

1.- Se i reati in questione sono stati commessi prima del 9 maggio 2018, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

(In questo caso, dunque, la persona offesa da uno dei reati che il decreto ha "declassato" a perseguibili a querela, dovrà ora, se vuole chiedere la punizione del colpevole, presentare querela entro il 9 agosto 2018).

2.- Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

DOVE

Procura della Repubblica di Torino - Ufficiale di polizia giudiziaria di turno - Palazzo di Giustizia (corso Vittorio Emanuele II n.130, Torino) - Piano Terra - Ingresso 2 - Stanza 1601.
Orario sportello: dal lunedì al sabato 8:30 - 13:15.

In ogni caso, ci si può rivolgere a qualsiasi ufficio di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia locale, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato; ed anche al Sindaco dei Comuni ove non vi sia una sede di Polizia di Stato, Carabinieri o Guardia di finanza.

Per avere notizie sullo stato del procedimento, ci si deve rivolgere alla Procura competente. Se è quella di Torino: Ufficio del Registro Generale - Palazzo di Giustizia - Piano terra - Ingresso 2 - Stanza 1530.

COME SI SVOLGE

Riferire soltanto fatti della cui verità si è certi, per non rischiare di venire imputati di simulazione di reato (art.367 C.P.) e/o di calunnia (art.368 C.P.).
Se possibile, fornire sin dall'inizio le prove di quanto si riferisce, o indicare come e dove trovarle.
Si ha diritto di ottenere una “ricevuta” dall'Autorità a cui si presenta la denuncia, querela o istanza.
Poiché il Procuratore della Repubblica potrebbe ritenere infondata la notizia di reato e, quindi, chiedere al Giudice l’archiviazione del procedimento, è opportuno che la persona offesa, nella denuncia o querela o istanza, dichiari di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione. In tal caso, verrà avvisata della richiesta di archiviazione e, entro 20 giorni dall’avviso (30 giorni se si tratta di delitti commessi con violenza alla persona o del reato di cui all'art. 624-bis c.p.), potrà prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini, indicando l’oggetto dell’investigazione e i relativi elementi di prova.
Decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia o della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo. Le informazioni devono esser fornite, senza però pregiudicare il segreto investigativo.
Nel corso delle indagini, la persona offesa e il danneggiato dal reato possono ottenere dalla Procura un’attestazione di mancata identificazione dell’autore del reato.

PARTE CIVILE

La persona danneggiata dal reato, sia questo perseguibile a querela oppure d'ufficio, può costituirsi Parte Civile nel processo penale chiedendo di essere risarcita. Per informazioni al riguardo consultare la scheda "Costituzione di parte civile".

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Vi ricordiamo che, non essendo un servizio di consulenza legale, non è possibile richiedere informazioni specifiche e personalizzate su singoli casi.