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Reati Sessuali

Scheda aggiornata al 03/02/2020

COS'E'

I reati sessuali - che la legge n. 66 del 1996 ha compreso tra quelli che il Codice penale qualifica delitti "contro la libertà personale" - sono: la VIOLENZA SESSUALE (art.609-bis C.P.), gli ATTI SESSUALI CON MINORENNE (art.609-quater C.P.), la CORRUZIONE DI MINORENNE (art. 609-quinquies C.P.), la VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO (art.609-octies C.P.).

Successive leggi hanno aggiunto l’ADESCAMENTO DI MINORENNI (art. 609-undecies C.P.), hanno inserito tra i delitti "contro l'ordine pubblico" l'ISTIGAZIONE A PRATICHE DI PEDOFILIA E DI PEDOPORNOGRAFIA (art. 414-bis C.P.) ed hanno previsto come contravvenzione concernente la "tutela della riservatezza" la DIVULGAZIONE DELLE GENERALITÀ O DELL'IMMAGINE DI PERSONA OFFESA DA ATTI DI VIOLENZA SESSUALE (art.734-bis C.P.).

Per gli elementi costitutivi, le circostanze, le pene ed altre norme concernenti i reati in questione si rimanda

all'allegato documento Norme penali sui reati sessuali.

N.B. : questa scheda si occupa di quanto può interessare la vittima dei reati suddetti.

AVVERTENZA IMPORTANTE:

La legge 19/07/2019 n. 69 -soprannominata "Codice rosso"- ha portato modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Esse sono illustrate nella scheda Codice rosso.

La presente scheda riguarda solo le modifiche degli art. 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-septies (querela di parte) e 609-octies (violenza sessuale di gruppo) del Codice penale. Il nuovo testo di questi articoli è riportato nell'allegato documento Modifiche ad articoli del C.P. sui reati sessuali.

Le modifiche consistono, per lo più, in aggravamenti delle pene e, quindi, non si applicano ai reati commessi prima del 9 agosto 2019 - data di entrata in vigore della legge citata.

In questa scheda, perciò, si mantengono le informazioni precedenti all'emanazione del "Codice rosso", informazioni che comunque valgono anche per i reati sessuali commessi dal 9 agosto 2019 in poi, SALVO LE SEGUENTI NOVITÀ:

- la violenza sessuale è aggravata quando la vittima ha meno di 18 anni (anziché di 14);

- per i delitti previsti dagli art. 609-bis e 609-ter la querela deve essere presentata (non più entro 6, bensì) entro 12 mesi dal fatto; fermo restando che non occorre farla nei casi di procedibilità d'ufficio elencati al quarto comma dell'art.609-septies C.P.;

- è stata cancellata la necessità di presentare querela per fatti di cui all'art.609-quater;

- quanto ai minorenni “consenzienti” (nel senso precisato alla voce CHI PUÒ RICHIEDERLO),  l'art.609-quater prevede una nuova aggravante, quando il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni 14 avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;

- se gli atti sessuali avvengono tra minorenni consenzienti, resta fermo il limite dei 13 anni per la validità - in questo caso - del consenso, ma la non punibilità è riconosciuta a condizione che la differenza d'età tra loro non sia superiore a 4 anni (anziché a 3).

NORMATIVA

(rif. ad ulteriori Leggi si trovano nell’allegato Norme penali sui reati sessuali

(gli articoli del Codice penale modificati dall'art.13 della Legge n.69/2019 si trovano nell’allegato Modifiche ad articoli del C.P. sui reati sessuali)

CHI PUO' RICHIEDERLO

E' vittima di violenza sessuale chi è stato COSTRETTO o INDOTTO a compiere o a subire uno o più ATTI SESSUALI. Tale condotta, infatti, lede la libertà della persona di autodeterminarsi nella propria sfera sessuale.

SESSUALI sono gli atti costituiti da un contatto corporeo con gli organi genitali, oppure con quelle altre parti anatomiche che la scienza ed il costume considerano "erogene". E’ considerato rilevante anche un contatto superficiale e fugace.

La COSTRIZIONE può essere esercitata mediante minaccia, o abuso di autorità, o violenza. E’ considerata “violenta” anche un’azione improvvisa e repentina, idonea a limitare la libertà di autodeterminazione della vittima e a renderne inoperante la capacità di opposizione e resistenza.

La INDUZIONE avviene abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima, oppure traendola in inganno sostituendosi ad altra persona.

Quanto ai minorenni “consenzienti” (che cioè hanno accettato senza alcuna costrizione o induzione), la legge stabilisce precisi limiti perché il loro consenso all’atto sessuale possa ritenersi valido e, dunque, escludere il reato. In generale, l'età per un “valido” consenso è fissata a 14 anni; ma sale a 16 anni se l’autore del fatto ha, nei confronti del minore, qualche forma di autorità o convivenza; e sale fino a 18 anni se queste persone abbiano agito con abuso dei poteri connessi alla loro posizione. Viceversa, il limite scende a 13 anni nel caso in cui entrambi i soggetti siano minorenni, a condizione che la differenza d'età tra loro non sia superiore a tre anni.

DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 - UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA DI TURNO - Piano Terra - Stanza 1601

Informazioni Telefoniche: 011 - 43 27 337; 011 - 43 27 432; 011 - 43 28 709

Orario sportello: dal lunedì al venerdì 8:30 – 13:00

INDIRIZZI UTILI PER VITTIME VIOLENZA

COME SI SVOLGE

Premesso che i reati in questione sono perseguibili d'ufficio, tranne i casi previsti nell'art. 609-septies C.P., per far iniziare l’azione penale:

A) Quando la procedibilità è a querela:

occorre presentare la querela al Procuratore della Repubblica o ad altra Autorità che abbia l’obbligo di riferire al Procuratore, come, p. es., i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale;

la querela può essere fatta soltanto dalla persona offesa dal reato, o dal suo legale rappresentante;

essa deve essere proposta entro sei mesi dal fatto;

per valere come querela deve contenere la richiesta che si proceda contro l’autore (o gli autori) del delitto;

inoltre, è opportuno che il querelante chieda di essere informato della eventuale archiviazione (alla quale potrà opporsi con motivata richiesta di prosecuzione delle indagini);

la querela è irrevocabile: la vittima, cioè, può rinunciare a proporla ma, una volta presentata, non potrà poi “rimetterla”.

B) Quando la procedibilità è d’ufficio:

occorre - salvo che il procedimento sia già in corso - presentare denuncia al Procuratore della Repubblica o ad alle altre Autorità sopra indicate;

la denuncia può essere fatta da chiunque ed in qualsiasi momento (ma se si lascia trascorrere troppo tempo dal fatto il reato potrebbe prescriversi);

nel dubbio che il reato possa esser ritenuto non perseguibile d'ufficio, è opportuno presentare una denuncia-querela (v. sopra).

C) In entrambi i casi:

esporre i fatti rilevanti e – possibilmente - indicare prove e dati utili ad identificare i soggetti coinvolti ed eventuali testimoni;

la denuncia o querela può esser fatta in forma orale, nel qual caso il pubblico ufficiale che la riceve redigerà un verbale, oppure mediante uno scritto firmato dal denunciante o querelante e presentato alla Procura o ad una delle altre Autorità su indicate; la presentazione può anche avvenire servendosi di un delegato o del servizio postale, con raccomandata, nei quali casi la firma deve essere autenticata (p.es., allegando fotocopia della carta di identità).

Tra gli allegati si propone un MODELLO_DI_DENUNCIA-QUERELA.doc – che potrà essere adattato a seconda dei casi concreti.

La persona danneggiata dal reato potrà poi costituirsi parte civile nel processo per ottenere il risarcimento. Al riguardo, consultare su questo sito la scheda “Costituzione di parte civile”.

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Vi ricordiamo che, non essendo un servizio di consulenza legale, non è possibile richiedere informazioni specifiche e personalizzate su singoli casi.