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Scheda aggiornata al 27/07/2023

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2) Mandando una mail a: ufficio.tutele.tribunale.torino@giustizia.it oppure
3) Telefonando al numero: 011.432.80.20 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00. Si fa presente che, a causa dell’intenso traffico di chiamate, può essere difficile prendere la linea.

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Si fa presente che, a causa dell’intenso traffico di chiamate, può essere difficile prendere la linea
 
 
 
 

COS'E'

È un istituto che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che, pur mantenendo la capacità di intendere e volere, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati).

Scopo della legge è quello di andare incontro a tali persone aiutandole ad affrontare problemi concreti come: acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro.

Per questo motivo l’istanza per la nomina dell’amministrazione di sostegno,che può essere proposta dallo stesso beneficiario, deve indicare l'atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l'assistenza.

L'amministratore viene nominato dal Giudice Tutelare. Ogni soggetto, in previsione di una propria futura incapacità fisica o psichica, può designare, ora per allora, il proprio nominando amministratore di sostegno; tale designazione deve ricoprire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e necessita quindi l’intervento del Notaio. In mancanza di tale previa designazione, ovvero in presenza di gravi motivi, l’amministratore viene nominato dal Giudice tutelare e viene scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell’assistito (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella e comunque un parente entro il quarto grado). Se necessario può nominarsi amministratore una persona estranea (ad esempio in caso di conflitto fra parenti).

CHI PUO' RICHIEDERLA

La domanda può essere presentata dall'interessato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle,nonni, zii, prozii, nipoti, cugini), dagli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore), dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono proporre il ricorso o darne notizia al Pubblico Ministero (art. 406 c.c.).

DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 - Cancelleria Tutele - Piano Primo – Ingresso 1 - Stanza 11707

Informazioni telefoniche: 011/432 8020 dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
Fax: 011/432 8021

Email: ufficio.tutele.tribunale.torino@giustizia.it

Orario sportello: dal lunedì al venerdì 8:30 - 12:30

COME SI SVOLGE

Deve proporsi domanda al Giudice Tutelare (Vedi Modulo Allegato "Ricorso A.SO.") del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero). Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione) invece non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla residenza.

Il Giudice Tutelare fissa udienza di esame del beneficiario e il ricorrente deve notificare al beneficiario il ricorso e ai parenti ed agli affini il decreto di fissazione udienza.

All’udienza il Giudice Tutelare deve sentire l'interessato (che quindi deve recarsi in Tribunale) e può assumere informazioni e disporre accertamenti anche medici.

Se la persona interessata è trasportata in ambulanza il Giudice potrà esaminarla all’interno del veicolo. Se non è possibile trasportare neanche in ambulanza l’interessato, è necessario segnalarlo nella domanda e produrre un certificato medico di non trasportabilità da presentare con il ricorso . In tale certificato il medico dovrà espressamente specificare che la persona non è trasportabile neanche in ambulanza. In questo caso il Giudice Tutelare si recherà presso il suo domicilio. Ove la persona interessata non compaia il Giudice dovrà rinviare la decisione e fissare nuova udienza per l’esame.

Contro i decreti del giudice tutelare può essere proposto reclamo al Tribunale entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto (per maggiori informazioni vedi scheda "Reclamo avverso provvedimenti del Giudice Tutelare". Per i provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno il reclamo si propone alla Corte d'Appello.

EFFETTI

Il decreto del Giudice stabilisce la durata dell'incarico e i poteri dell'amministratore di sostegno. Lo stesso viene annotato nei registri di stato civile a margine dell'atto di nascita del beneficiario. Può essere modificato successivamente per esigenze che si manifestino in un secondo momento.

L'amministratore di sostegno, una volta nominato, presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza. La stessa amministrazione di sostegno può essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

DOVERI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

I poteri dell’amministratore di sostegno vengono definiti dal decreto con il quale il Giudice li ha nominati. Vi sono alcuni atti che possono essere compiuti senza ulteriore autorizzazione; per altri invece sarà necessario chiedere una specifica autorizzazione al Giudice (sono gli atti più importanti, come ad esempio vendere un immobile o investire del denaro). Altri atti possono essere invece comunque vietati.

E’ necessario leggere attentamente il decreto di nomina

Con il giuramento l’amministratore di sostegno si impegna a svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza; nello svolgimento dei suoi compiti deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso, informarne il Giudice Tutelare.

Appena nominato l’amministratore dovrà fare un elenco dei beni di maggior valore del beneficiario (mobili, quadri, oggetti preziosi, immobili), che presenterà al primo rendiconto (vedi punto che segue).

Ogni anno, decorrente dal giorno del giuramento, o con la cadenza stabilita dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina, l’amministratore deve depositare presso la cancelleria il rendiconto della gestione economica, utilizzando il modulo consegnato dal Giudice o dalla cancelleria (Vedi Modulo Allegato "Rendiconto A.SO."). Tale rendiconto può essere spedito per posta ordinaria o raccomandata AR alla Cancelleria Tutele.

L’amministratore dovrà documentare le spese di rilevante entità . Non è necessario invece allegare scontrini delle spese correnti. In occasione del rendiconto, quindi annualmente, l’amministratore fornirà per iscritto al Giudice Tutelare ogni informazione utile circa il suo operato e le condizioni di vita e salute del beneficiario allegando altresì certificato medico.

L’amministratore potrà erogare spese ordinarie nei limiti fissati dal Giudice nel decreto. Se il limite si rivelasse troppo basso, dovrà chiedere al Giudice un suo adeguamento prima di superarlo, oppure, per casi in cui la spesa abbia carattere eccezionale e non abituale, una specifica autorizzazione.

L’amministratore deve evidenziare per iscritto, depositando la richiesta in cancelleria, eventuali esigenze sopravvenute che rendano necessario modificare o integrare i poteri previsti nel decreto di nomina (es. se il beneficiario eredita un immobile sarà necessario prevedere anche i poteri di vendere o gestire l’immobile).

Se si rendesse necessario compiere atti di straordinaria amministrazione (partecipare ad atti notarili, accendere mutui, promuovere giudizi ed altro, v. art. 374 e 375 c.c.) e comunque quelli per cui il Giudice abbia così stabilito, l’amministratore, prima di compierli, dovrà chiedere al Giudice Tutelare l'autorizzazione.

NOTA BENE

Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno o dal beneficiario in violazione di norme o senza autorizzazione, se prevista dal decreto di nomina, sono annullabili. L’amministratore di sostegno può essere rimosso dall’incarico in caso di gravi inadempienze o esonerato su sua richiesta o su richiesta del beneficiario.

REVOCA

L’amministrazione di sostegno può essere revocata quando ne vengono meno i presupposti o se essa si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

SITUAZIONI DI URGENZA

In caso di necessità molto urgente, il Giudice Tutelare può anche d'ufficio adottare provvedimenti immediati (art. 405 co.4) per la cura della persona e del suo patrimonio e nominare un amministratore provvisorio per il compimento di singoli atti

RAPPORTI CON ISTITUTI AFFINI

In questo caso di totale incapacità occorre attivare un diverso procedimento (interdizione), per il quale occorre l’assistenza di un avvocato. L’interdizione potrebbe essere dichiarata anche se, nel corso del procedimento di amministrazione di sostegno, il Giudice lo ritenesse necessario. In questo caso trasmetterà gli atti al Pubblico Ministero perché promuova il procedimento.

COSTI

TEMPI

In media la prima udienza viene fissata entro due mesi dalla presentazione della domanda se correttamente depositata.

Se il beneficiario compare alla prima udienza il Giudice potrà emettere il provvedimento senza fissare altra udienza. Altrimenti i tempi si allungheranno.

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