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Immigrazione: misure protezione internazionale

Scheda aggiornata al 28/02/2023

COS'E'

La protezione internazionale di cittadini non appartenenti all'Unione europea o apolidi si attua attraverso il riconoscimento dello status di rifugiato o il riconoscimento di protezione sussidiaria o umanitaria; competenti all'esame delle domande sono le Commissioni territoriali costituite dal Ministero dell'Interno. Le decisioni delle Commissioni sono ricorribili dinanzi al Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'Appello in cui ha sede la Commissione che ha emesso il provvedimento.

CHI PUO' RICHIEDERLO

I cittadini non appartenenti all'Unione europea o gli apolidi.

DOVE

Presso Palazzo di Giustizia - Tribunale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - ingresso 3 - piano terra - aula 11 - solo per i ricorsi cartacei

Informazioni telefoniche: 011/432 8431 dalle ore 12:30 alle ore 13:00

Orario sportello : da lunedì al venerdì 8:30 - 12:30

COME SI SVOLGE

Le controversie sono assoggettate al rito ex Art.737 C.P.C, salvo diverse previsioni. La procedura richiede l'assistenza legale. La proposizione del ricorso può avvenire anche a mezzo del servizio postale; la controversia è decisa dal Tribunale con decreto non reclamabile. E' possibile presentare ricorso in Cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria.

COSTI

  • Contributo Unificato € 98,00,
  • Una marca da bollo € 27,00 per diritti forfetizzati per notifica.

TEMPI

Il provvedimento delle Commissioni territoriali è impugnabile entro 30 giorni dalla sua notificazione oppure entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.