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Donne vittime di violenza - Fondo Regionale di Solidarietà

Scheda aggiornata al 03/02/2020

COS'E'

La Regione Piemonte con Legge 24 febbraio 2016 n. 4 ha disposto un'ampia serie di "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli", nell'ambito dei quali è compreso (v. Art.22) il Fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza e maltrattamenti (che già con legge 17/3/2008 n.11 la Regione aveva istituito); e, al riguardo, ha emanato norme attuative con il Regolamento 30 gennaio 2017 n.3/R.

Tale Fondo serve a coprire le spese di assistenza legale fornita da avvocati o avvocate i cui nominativi risultino iscritti in appositi elenchi e che abbiano competenza e formazione specifica e continua nell'ambito del patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti. Sono comprese anche le spese legali relative alla fase che precede l'avvio di azioni in sede giudiziaria, sia penale che civile, nonché quelle per eventuali consulenze tecniche. Sono altresì ammesse al Fondo le spese connesse alle attività relative all'esecuzione della sentenza.

In sostanza, la Regione ha inteso offrire - a determinate condizioni (v. in seguito) - un sostegno economico alle donne vittime di un fatto, consumato o tentato in loro danno sul territorio piemontese, che sia compreso nell'elenco di cui all'allegato A del Regolamento (v. alla voce NORMATIVA).

Tale sostegno è particolarmente utile per chi non può fruire del Patrocinio a spese dello Stato. Peraltro, anche le donne che ne usufruiscono possono accedere al Fondo, ma solo per la copertura delle spese che, come quelle stragiudiziali, non rientrano nel Patrocinio statale.

Per più specifiche informazioni sul Fondo vedere l'allegato documento Regione Piemonte - Istruzioni per accesso al Fondo di solidarietà oppure rivolgersi alla Regione Piemonte, Direzione Coesione sociale Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti, Via Magenta 12, 10128 Torino - tel. 011.432 4197/5505; Fax 011.4325647; email patrocinio.legale@regione.piemonte.it.

Per informazioni pratiche v. l'allegato documento Indirizzi utili per vittime di violenza.

AVVERTENZA: La presente scheda si occupa solo degli interventi della Regione per la difesa legale delle vittime di violenza (art 22 legge regionale citata), non anche degli altri interventi. - Chi voglia conoscerli tutti veda la legge in questione tramite il link presente alla voce NORMATIVA. - Per un ampio quadro degli interventi regionali contro la violenza di genere, si rimanda al sito: http://www.regione.piemonte.it/diritti/web/contro-la-violenza-di-genere2.

CHI PUO' RICHIEDERLO

Tutte le donne, di qualsiasi età, che abbiano i seguenti requisiti.

a) Siano domiciliate in Piemonte.

b) Abbiano subito un reato con connotazioni di violenza o maltrattamenti compreso tra quelli elencati nell'Allegato A al Regolamento 30 gennaio 2017 [v. alla voce NORMATIVA].

Nel caso in cui si facesse riferimento ad altri reati non compresi nell’Allegato fa fede il parere del Consiglio dell’Ordine competente ad esprimere un parere sulla ammissibilità al Fondo.

c) Il reato in questione sia stato consumato o tentato sul territorio piemontese.

d) Abbiano un reddito personale non superiore a otto volte quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di Patrocinio a spese dello Stato. Ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna denunciante. Dunque, attualmente e finché vige il limite fissato con D.M. Giust. 16/01/2018, il loro reddito annuale deve essere non superiore a euro (11.493,82 x 8 =) 91.950,56.

e) Abbiano scelto un avvocato o avvocata patrocinante iscritto/a in appositi elenchi [v. in seguito].

CASI PARTICOLARI: 1) Quando si tratta di donna minorenne o con capacità di agire limitata o compromessa, la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni di amministratore di sostegno. 2) Nel caso di omicidio, la domanda può essere presentata dall'erede della vittima.

DOVE

Le donne (o i soggetti indicati nei predetti CASI PARTICOLARI) che ritengono di poter accedere al Fondo devono:

A.- recarsi presso il Consiglio degli Ordini degli Avvocati presso il Tribunale che ha competenza nel luogo di residenza della vittima;

[Per Torino: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino -Palazzo di Giustizia - Corso Vittorio Emanuele II 130 - Ingresso interno 18 - Piano Primo; telef. 011 4330446; orario sportello: 10 - 12 di ogni martedì non festivo].

B.- scegliere il proprio avvocato o avvocata patrocinante entro appositi elenchi istituiti a tale scopo, consultabili nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine;

[per Torino, sono anche pubblicati su: FONDO DONNE VITTIME DI VIOLENZA]

C.- compilare un modello di richiesta di accesso al Fondo; il modello è fornito dalla Segreteria del Consiglio dell'Ordine e, di norma, una volta scelto un avvocato/a patrocinante, questi assiste la richiedente nella compilazione.

Una copia di tale modello è qui visibile e scaricabile: v., alla voce MODULI,  Istanza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per accesso al Fondo.

COME SI SVOLGE

L'avvocato/a patrocinante scelto dalla donna vittima di violenza e/o maltrattamenti, dopo che il Consiglio dell'Ordine Avvocati avrà espresso parere favorevole sulla richiesta dell'interessata, si occuperà di inoltrarla - a mezzo posta elettronica certificata  alla Regione, insieme al parere del Consiglio dell’Ordine, mediante una domanda da lui redatta su apposito modello.

Una copia di tale modello è qui visibile e scaricabile: v., alla voce MODULI, Domanda alla Regione per accesso al Fondo.

Di norma, la Regione decide entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e lo comunica agli uffici del Consiglio dell'Ordine competente ed al soggetto che ha presentato la domanda.

Se la domanda non è accolta, l'avvocato potrà proporre - entro 10 giorni dal ricevimento della decisione di diniego – un ricorso presso la Commissione di cui all'articolo 6 del Regolamento [v. alla voce NORMATIVA].

Se la domanda è accolta, il Fondo coprirà le spese di assistenza legale sopra ricordate.

Conseguentemente: 1) la donna-vittima non dovrà pagar nulla per la propria difesa; 2) il suo avvocato/a patrocinante potrà, al termine di ogni fase processuale o del mandato, presentare alla Regione una richiesta di liquidazione del contributo, secondo quanto stabilito all'art.3, comma 1, lettera b), del Regolamento e in conformità ai parametri indicati all'art.5 del medesimo.

NOTA BENE: Sono previsti (v. art.4 del Regolamento) casi di RESTITUZIONE, in tutto o in parte, del contributo erogato:

a) quando la vittima abbia effettivamente recuperato le somme disposte dal giudice alla copertura delle sue spese legali;

b) quando la beneficiaria dell'intervento del Fondo sia successivamente condannata per calunnia in merito agli stessi fatti per cui ha richiesto tutela;

c) quando la Regione, in seguito a verifiche sulle pratiche ammesse a contributo, comprese quelle di recupero delle somme a favore della vittima di violenza, riscontri irregolarità.

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Vi ricordiamo che, non essendo un servizio di consulenza legale, non è possibile richiedere informazioni specifiche e personalizzate su singoli casi.