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Divorzio Congiunto o Contenzioso
COS'E'
Il divorzio può essere contenzioso o congiunto. In entrambi i casi è necessaria l’assistenza di un avvocato. Nel caso di divorzio congiunto è possibile avvalersi di un solo avvocato.
Il divorzio congiunto può essere presentato solo dai coniugi che abbiano raggiunto un accordo su tutte le condizioni del divorzio (affidamento figli, assegnazione casa coniugale, assegni di mantenimento etc…) . Generalmente la procedura si esaurisce in un’unica udienza e termina con la pubblicazione della sentenza di divorzio.
Nel caso in cui siano presenti dei figli minorenni, i genitori possono essere aiutati da un mediatore familiare a trovare un accordo che garantisca ai figli di mantenere le cure ed il sostegno da parte di entrambi i genitori ed i rami parentali. Un elenco di Mediatori Familiari iscritti nell’elenco dei mediatori del Tribunale di Torino si trova cliccando su questo link: ELENCO MEDIATORI FAMILIARI TRIBUNALE DI TORINO
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere ai Centri per le Famiglie presenti sul territorio.
Il divorzio contenzioso può essere presentato dai coniugi che non abbiano raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio. La procedura è più complessa rispetto a quella prevista per il divorzio congiunto. Al termine della causa viene emessa la sentenza di divorzio.
Nel diritto italiano, le norme sul divorzio previste per il matrimonio si applicano anche all'unione civile.
NORMATIVA
- Legge n.898 del 1 Dicembre 1970
- Artt. 473 bis e seguenti c.p.c.
CHI PUO' RICHIEDERLO
Per il divorzio congiunto il ricorso è diretto al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.
Per il divorzio contenzioso il ricorso è diretto al Tribunale del luogo in cui i figli minori hanno la residenza abituale. In mancanza di figli è competente il Tribunale del luogo di residenza del convenuto. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque Tribunale della Repubblica.
Il divorzio può essere chiesto dopo 12 mesi dalla comparsa dei coniugi di fronte al giudice in caso di separazione giudiziale e dopo sei mesi in caso di separazione consensuale, sempre previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Per procedure alternative al ricorso in Tribunale ai sensi della legge 10/11/2014 n.162, vedi nota collegata: Procedure alternative al ricorso in Tribunale per separazione e divorzio.
Procedure di divorzio nelle unioni civili - Nota esplicativa
NOTA BENE
La sentenza di divorzio viene inviata allo stato civile del comune di celebrazione del matrimonio dalla cancelleria competente solo dopo il passaggio in giudicato. La sentenza, se non viene fatta acquiescenza o se non viene notificata a cura dell’avvocato, passa in giudicato dopo sei mesi dalla pubblicazione.
La documentazione, esente da bollo, da presentare è la seguente:
- Stato di famiglia di entrambi i coniugi
- Certificati di residenza di entrambi i coniugi
- Copia integrale dell’atto di matrimonio da richiedere nel comune dove il matrimonio è stato celebrato
- Copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato oppure copia del verbale di separazione consensuale
COSTI
- 01/03/2023 OBBLIGO DI PAGAMENTO TELEMATICO DI DIRITTI E CONTRIBUTI
- Contributo Unificato da € 43,00 per divorzio congiunto
- Contributo Unificato da € 98,00 per divorzio giudiziale
- Non sono dovute le anticipazioni forfettarie