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Atti di Stato civile: formazione atti omessi, opposizione alla correzione

COS'E'

Si tratta delle procedure per la formazione di atti omessi o ricostituzione di atti distrutti o smarriti dello stato civile e per l'opposizione alla correzione degli atti.   

Per ottenere modificazioni del proprio nome o cognome occorre proporre domanda al Prefetto della provincia del luogo di residenza, ai sensi dell’art. 89 d.p.r. 396/2000

NORMATIVA

DOVE

UTENZA PRIVATA
PER IL DEPOSITO DELL’ISTANZA, VI SONO 3 POSSIBILITA’:

OPPURE

  • inviare il tutto via posta a Tribunale Ordinario di Torino – Corso Vittorio Emanuele II n. 130 VOLONTARIA GIURISDIZIONE ingresso 3 piano terra aula 11 allegando il pagamento tramite pago pa di diritti di cancelleria per € 27
    su appuntamento per la consegna dell’istanza e della documentazione da fissarsi mandando una mail a: volontariagiurisdizione.tribunale.torino@giustizia.it

OPPURE

  • chiamando il numero 0114328431 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Premessa: tutti i documenti prodotti (in originale o in copia) devono essere ben leggibili in ogni loro parte.
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE IN CASO DI RICHIESTA PER LA FORMAZIONE DI ATTO DI NASCITA:
nell’istanza va sempre specificato il motivo per cui il richiedente non può ottenere l’atto di nascita dal paese d’origine.

LA DOMANDA DI FORMAZIONE ATTO DI NASCITA SI PUO’ RICHIEDERE SOLO SE SI HA LA CITTADINANZA ITALIANA DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

  1. Istanza di richiesta formazione atto di nascita:
    • modulo generico
    • modulo per figli minori
    Nell’istanza specificare indirizzo e-mail e numero di telefono
  2. Certificato di rifiuto del comune a procedere alla trascrizione dell’atto di nascita
  3. Copia del conferimento della cittadinanza italiana
  4. Dichiarazione giurata rilasciata da un organo consolare, tradotta in lingua italiana , attestante la paternita’ e la maternita’. se nella dichiarazione manca l’indicazione della paternita’ e della maternita’ e’ necessario un atto notorio
  5. Copia della carta d’identita’, passaporto, codice fiscale
  6. Marca da bollo di €. 27.00 da pagare tramite la piattaforma PAGO PA v. in fondo alla scheda link istruzioni.

CHI PUO' RICHIEDERLA

La parte interessata può promuovere con ricorso:

  1. la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di atti omessi (atto di nascita, atto di morte, atto di matrimonio) (vedi moduli allegati "Formazione atto di nascita - Formazione atti") si può richiedere solo se si ha la cittadinanza italiana
  2. la cancellazione di un atto indebitamente registrato e, anche, opporsi al rifiuto dell’ufficiale di stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, un’annotazione o altro adempimento.

Il Procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere d’ufficio le stesse procedure.

E’ competente il Tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale l’atto è registrato.

COME SI SVOLGE

Il Tribunale provvede sulla domanda in Camera di Consiglio con decreto motivato, sentito il P.M. e gli interessati e, ove occorra, il Giudice Tutelare. Copia dei decreti con cui si è provveduto sulle istanze di rettificazione viene trasmessa d’ufficio allo stato civile.

COSTI