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Fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno

Scheda aggiornata al 28/02/2023

COS'E'

IL FONDO NON E' STATO ATTIVATO PER IL 2018.

Il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo.

CHI PUO' RICHIEDERLO

Può accedere al Fondo esclusivamente il coniuge separato che:

  • sia convivente con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave;
  • non abbia ricevuto l’assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto;
  • abbia il proprio valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità inferiore o uguale a euro 3.000,00;
  • abbia infruttuosamente esperito le procedure di recupero del credito nei confronti del coniuge inadempiente.

Istanza di accesso

Sussistendo tali condizioni è possibile presentare istanza di accesso al Fondo, da redigere in conformità al modulo (FORM) disponibile in quest’area e da depositare presso l'Ufficio U.R.P - Sportello per il Cittadino con le modalità di seguito indicate.

Le istanze, da redigere in conformità al modulo (FORM) predisposto dal Ministero della Giustizia, possono essere presentate:

  1. in forma cartacea, presso lo Sportello per il Cittadino (ingresso 1, piano terreno del Palazzo di Giustizia),
  2. a mezzo posta raccomandata, all'indirizzo Tribunale Ordinario di Torino - URP - Sportello del Cittadino, corso VIttorio Emanuele II, n.130,
  3. a mezzo PEC, all'indirizzo prot.tribunale.torino@giustiziacert.it.

DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 - Ufficio U.R.P. – Sportello per il Cittadino - Piano Terra - Ingresso 1 - Stanza 01620

Informazioni telefoniche: 011/4328026 

Orario sportello: dal lunedì al venerdì 9:00 - 12:30

COME SI SVOLGE

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l’ammissibilità dell'istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente.

il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile.

NOTA BENE

In ogni caso, all’avente diritto non può essere corrisposta, in relazione a ciascun rateo mensile dell’assegno di mantenimento, una somma eccedente la misura massima mensile dell’assegno sociale.

COSTI

Esente dal pagamento di contributo unificato e di diritti forfetizzati per notifiche.

TEMPI

Il presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza, ne valuta l’ammissibilità e la trasmette al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia sia nel caso in cui la ritenga ammissibile (ai fini della corresponsione della somma spettante), sia nel caso in cui la ritenga inammissibile (indicando, in tal caso le ragioni).
Il Fondo, sulla base del provvedimento adottato dal presidente del tribunale, provvede, alla scadenza di ogni trimestre, alla liquidazione delle istanze accolte, nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al Fondo e secondo criteri di proporzionalità.