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Separazione Consensuale
DAL 1 MARZO 2023 NON SARÀ PIÙ POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE SENZA L’AUSILIO DI UN AVVOCATO (RIFORMA CARTABIA).
COS'E'
E’ una procedura che consente ai coniugi, allorché si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di separarsi concordando le condizioni.
Per procedure alternative al ricorso in Tribunale ai sensi della legge 10/11/2014 n.162 , vedi nota collegata: Procedure alternative al ricorso in Tribunale per separazione e divorzio .
NORMATIVA
CHI PUO' RICHIEDERLA
I coniugi che abbiano raggiunto un accordo su tutte le condizioni della separazione ( affidamento figli, assegnazione casa coniugale, assegni di mantenimento etc.), SOLO CON L’AUSILIO DI UN LEGALE.
I cittadini stranieri, di un paese aderente all’ Unione Europea, residenti in Italia, possono ottenere la separazione consensuale o giudiziale in Italia anche se l’istituto della separazione non è prevista dalla legge del paese in cui è stato celebrato il matrimonio per la disposizione dell’art.8 reg. UE 1259/10 in vigore dal 21/6/2012, e per il disposto dell’art.31, secondo comma, l. 218/95.
COMPETENZA TERRITORIALE
Il ricorso per separazione consensuale deve essere diretto al Tribunale della residenza della residenza dei figli minori o, in assenza di figli minori, della residenza di uno dei coniugi.
NOTA BENE
La documentazione, esente da bollo, da presentare è la seguente:
- Stato di famiglia di entrambi i coniugi;
- Certificato di residenza di ambedue i coniugi;
- Certificato di matrimonio, da richiedere nel comune dove il matrimonio è stato celebrato.
SI RICORDA CHE I CERTIFICATI HANNO VALIDITA' DI 6 MESI DAL MOMENTO DEL RILASCIO, DEVONO ESSERE TUTTI PRODOTTI IN ORIGINALE E SONO ESENTI DA BOLLO.
- Modello ISTAT M252;
- Nota di iscrizione a ruolo (da compilare a pag. 2 con i soli dati delle parti).
COSTI
- Contributo Unificato da € 43,00