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Adozione di maggiorenni
COS'E'
E’ una procedura che consente l’adozione di persona maggiorenne; con essa l’adottato acquista il diritto di anteporre il cognome dell’adottante al proprio.
E' NECESSARIA L'ASSISTENZA DI UN AVVOCATO
NORMATIVA
- Artt. 291 e segg. Codice Civile.doc
- Come modificati dall'art 59 della legge 184 del 4/05/1983
DOCUMENTI DA ALLEGARE
- certificato di residenza dell’adottante;
- certificato di residenza dell’adottando;
- copia integrale dell’atto di nascita dell’adottante;
- copia integrale dell’atto di nascita dell’adottando;
- certificato di stato libero dell’adottante e dell'adottando, oppure certificato di matrimonio;
- atto notorio dal quale si evince che l’adottante non ha figli legittimi o naturali o che ha figli;
- certificato del casellario giudiziale dell’adottante;
- decreto di nomina del legale rappresentante dell'adottando incapace;
- eventuale certificato di morte di uno o entrambi i genitori dell'adottando.
Inoltre in caso di adottanti o adottati stranieri occorre:
- se disponibile produrre certificato di cittadinanza;
- se disponibile produrre permesso di soggiorno per l’adottando oppure permesso per ragioni di studio o similari.
COSTI
- 01/03/2023 OBBLIGO DI PAGAMENTO TELEMATICO DI DIRITTI E CONTRIBUTI
- Contributo Unificato da € 98,00
- Una marca da € 27,00 per diritti forfetizzati per notifiche
- Tassa di registrazione sentenza nella misura fissa di Euro 200,00
CHI PUO' RICHIEDERLA
La sentenza della Corte Costituzionale n. 245 del 20 luglio 2004 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291 c.c. nella parte in cui non prevede che l’adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali riconosciuti dall’adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti. L’adottante deve avere compiuto i 35 anni e deve inoltre superare di almeno 18 anni l’età della persona che intende adottare. Entrambi i termini (35 e 18 anni) possono essere eccezionalmente ridotti se il Tribunale ritiene sussistere una situazione particolare che lo giustifichi. La persona sposata può adottare singolarmente, ma è necessario l'assenso del coniuge (art. 297 c.c.) quando l'adozione è compiuta da una donna maritata l'adottato (che non sia figlio del marito) assume il cognome della famiglia di lei (art. 299 c.c. comma 4).
Per l’adozione ordinaria occorre:
Il consenso:
- dell' adottante e dell'adottando;
L'assenso:
- dei genitori dell’adottando (il Tribunale può superare il dissenso dei genitori se ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando) che devono essere presenti all'udienza (se deceduti occorre produrre il certificato di morte e se irreperibili provare di averli avvisati della data udienza provando la loro irreperibilità);
- del coniuge dell'adottante e dell'adottando se coniugati e non legalmente separati;
- dei figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) maggiorenni dell’adottante.