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Tirocini di formazione presso il Tribunale di Torino

Scheda aggiornata al 14/03/2025

INDICAZIONI

Il Tribunale informa che possono essere regolarmente depositate, in ogni momento, le domande per lo svolgimento di tirocini formativi presso l'ufficio, secondo le informazioni contenute nell'apposita sezione di questo sito.
La domanda dovrà essere trasmessa all'indirizzo mail tribunale.torino@giustizia.it
Il Tribunale, entro pochi giorni dal deposito della domanda, fisserà un colloquio con l'aspirante stagista secondo le modalità (da remoto) che saranno comunicate con apposita mail.
In caso di esito positivo del colloquio, il tirocinio decorrerà immediatamente. Le attività del tirocinante all'ufficio inizieranno a distanza di pochi giorni dal colloquio con le modalità che saranno comunicate.  

COSA SONO

Consistono in un periodo di formazione e lavoro, svolto in affiancamento a uno o più magistrati affidatari, nel corso del quale si supporta il giudice nei suoi compiti e si assiste allo svolgimento dell’attività giudiziaria, partecipando alle udienze e alle camere di consiglio. Esistono due tipi di tirocinio:

  • uno, della durata di 6 o 12 mesi (a scelta del richiedente), sostituisce un uguale periodo di pratica professionale presso uno studio legale; al termine del tirocinio, lo stagista potrà sostenere l’esame da avvocato dopo aver svolto l’eventuale rimanente periodo di pratica professionale (che complessivamente, compresi i mesi di tirocinio, non deve essere inferiore a 18 mesi). (Per maggiori dettagli vedi art.37 D.L. 98/2011, convertito in legge 111/2011)
  • Un altro, della durata di 18 mesi, costituisce titolo per accedere al concorso in magistratura (senza necessità di frequentare la Scuola Superiore per le Professioni Legali e senza bisogno di aver prima superato l’esame da avvocato). Qualora il concorso sia superato, questo tirocinio dà anche diritto a punti aggiuntivi nella graduatoria del concorso. Inoltre il tirocinio è titolo di preferenza in graduatoria per numerosi altri concorsi pubblici ed è sostitutivo di 12 mesi di pratica legale o notarile ai fini dell’esame da avvocato e del concorso da notaio. (Per maggiori dettagli vedi art.73 D.L. 69/2013, convertito in L.98/2013).

CHI PUO’ FARLI

I tirocini del primo tipo sono disciplinati dalla Convenzione firmata l’8 giugno 2017 fra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino. Sono aperti a tutti i laureati, che possono accedervi dopo aver svolto almeno 6 mesi di pratica professionale presso uno studio legale. La pratica può svolgersi anche contemporaneamente al tirocinio (ciò comporta che debba essere prestata in regime di part-time).

I tirocini del secondo tipo richiedono di non aver superato i 30 anni di età e di aver riportato una votazione di laurea non inferiore a 105/110 oppure una media non inferiore a 27/30 negli esami di privato, costituzionale, civile, procedura civile, penale, procedura penale, amministrativo, commerciale, lavoro.

QUALI VANTAGGI OFFRONO

Entrambi i tirocini consentono un punto di vista privilegiato sull’attività giudiziaria, perché lo stagista affianca il giudice in tutte le sue attività e collabora con lui. Possono quindi essere un momento formativo importante anche per l’aspirante avvocato che voglia rendersi conto di come vanno le cose “dall’altra parte della scrivania”.

I tirocini di 18 mesi costituiscono oggi il più rapido canale per l’accesso al concorso in magistratura. Consentono una formazione “sul campo” del futuro magistrato, che deve però essere necessariamente affiancata da un adeguato studio teorico. L’art. 73 del D.L. 69/2013 prevede il riconoscimento di borse di studio per i tirocinanti. Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 167 del 21 luglio 2015, è pubblicato il decreto interministeriale Giustizia-MEF 10 luglio 2015, concernente l’attribuzione di borse di studio per tirocini formativi presso gli uffici giudiziari.

COME SONO ORGANIZZATI

Dopo un breve colloquio di orientamento e conoscenza con i magistrati coordinatori, gli stagisti sono affidati a un giudice affidatario e inseriti nell’organizzazione del Tribunale. Nell’individuare il settore (civile o penale) di destinazione si tiene conto, compatibilmente con le esigenze e le disponibilità dell’ufficio, della preferenza espressa dallo stagista. L’ammissione ai tirocini e la destinazione degli stagisti avvengono sulla base di una graduatoria formulata in base ai criteri previsti dall’art. 73 D.L. 69/13 (nell’ordine: media degli esami qualificanti, voto di laurea, età più giovane).

Nel settore penale, il tirocinante è affidato allo stesso magistrato per l’intera durata dello stage. Analogamente avviene nel settore civile per i tirocini di cui all’art. 37. I tirocini civili ex art. 73 si svolgono invece per 12 mesi presso una sezione che tratta, in via prevalente, il contenzioso ordinario; e per 6 mesi presso una delle sezioni che trattano, in via prevalente o esclusiva, materia specialistica (lavoro, fallimenti, famiglia, immigrazione).

Per consentire una formazione più completa e una visione “a tutto tondo” della giurisdizione, nel corso degli ultimi 6 mesi del tirocinio ex art. 73, viene organizzato, per gli stagisti che ne fanno richiesta, un periodo di 4-6 settimane di “uditorato”: in questo periodo lo stagista può assistere alle udienze e alle camere di consiglio tenute da un giudice addetto al settore (penale o civile) in cui non sta svolgendo il tirocinio.

Lo stagista svolge le attività che gli vengono affidate dal magistrato affidatario e dalla sezione in cui è inserito: collabora nella stesura dei provvedimenti; partecipa alle udienze e alle camere di consiglio; presta assistenza al magistrato nella tenuta dell’agenda e nello studio delle cause, nelle ricerche di giurisprudenza e dottrina; collabora alla realizzazione di banche dati di giurisprudenza dell’ufficio.

L’impegno di presenza richiesto agli stagisti è di circa mezza giornata (escluso il sabato); il concreto orario di lavoro è concordato con il magistrato affidatario. Il Tribunale di Torino dispone di aule per il lavoro degli stagisti (almeno una per ogni sezione), dotate di postazioni informatiche e collegate alla rete dell’ufficio. Gli stagisti sono abilitati ad accedere alle banche dati della Cassazione e a quelle disponibili per i magistrati attraverso il sito della Scuola Superiore della Magistratura. Hanno inoltre libero accesso alla biblioteca del Tribunale. Le stanze possono essere utilizzate dagli stagisti anche al di fuori dell’orario di tirocinio (per svolgere i compiti loro assegnati dall’affidatario o per la propria attività di studio).

Il Tribunale organizza corsi di formazione teorico-pratica per gli stagisti. I corsi – taluni dei quali obbligatori –  sono aperti a tutti gli stagisti, indipendentemente dal settore (civile o penale) in cui svolgono il tirocinio. Gli stagisti possono inoltre partecipare ai corsi che la Scuola Superiore della Magistratura organizza per i magistrati nel distretto del Piemonte e Valle d’Aosta.

COMPATIBILITA' DEL TIROCINIO CON ALTRE ATTIVITA'

E’ possibile svolgere, nello stesso periodo, il tirocinio e la pratica forense. Quest’ultima tuttavia, considerato l’impegno di presenza in ufficio, dovrà essere necessariamente in regime part-time. In ogni caso, per poter sostenere l’esame da avvocato, la legge richiede che siano svolti  6 mesi di pratica professionale effettiva (cioè presso lo studio di un avvocato). Questi 6 mesi potranno essere svolti contemporaneamente al tirocinio, sempre che la durata complessiva (tirocinio presso l’ufficio giudiziario + pratica presso uno studio) non sia inferiore a 18 mesi.

Il tirocinio è compatibile anche con la frequentazione della Scuola Superiore per le Professioni Legali (SSPL), con la quale il Tribunale di Torino ha stipulato apposita convenzione a beneficio degli stagisti di cui all’art. 73 (18 mesi). La convenzione permette agli stagisti che ne facciano richiesta di fruire di alcuni servizi della SSPL di Torino, dietro pagamento di una “retta” pari a circa un terzo del costo di iscrizione annuale alla Scuola. I servizi sono: assegnazione e correzione (individuale e collettiva) di 20 temi; partecipazione a n. 50 ore di lezione, liberamente scelte dallo stagista in tutte le materie (civile, penale, amministrativo, procedure); accesso all’area riservata del sito della Scuola dove sono pubblicati tutti i materiali didattici.

COME SI FA A FARE DOMANDA

La presentazione della domanda di tirocinio va presentata come di seguito indicato:

Per i tirocini di cui art. 37 va utilizzato il modulo allegato alla Convenzione col Consiglio dell’Ordine, scaricabile dal sito del Tribunale di Torino e disponibile presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine. La domanda può essere consegnata direttamente alla Segreteria della Presidenza o inviata a mezzo mail all’indirizzo tribunale.torino@giustizia.it

Per i tirocini di cui all’art. 73 la domanda deve essere presentata esclusivamente utilizzando la piattaforma dedicata del Ministero della Giustizia e, se correttamente inserita, verrà presa in carico dalla Segreteria della Presidenza a seguito di avviso telematico.

DOVE

L’attività amministrativa prevista per i tirocini verrà svolta dalla Segreteria della Presidenza - Settore I - Scala A - Settimo Piano - Stanze 74204/74201

Telefono: 011 – 432 7533 oppure 432 8621

Per contatti: tribunale.torino@giustizia.it

QUANDO COMINCIANO

La domanda per lo svolgimento di un tirocinio formativo può essere depositata in ogni momento.

Il Tribunale, entro pochi giorni dal deposito della domanda, fisserà il colloquio di orientamento con uno dei magistrati coordinatori. In caso di esito positivo del colloquio, il tirocinio inizierà formalmente (al fine della decorrenza del relativo periodo per l’iscrizione a esami e concorsi) lo stesso giorno del colloquio; il definitivo affidatario del tirocinante sarà individuato entro la settimana successiva al colloquio”.

La Presidenza potrà svolgere  le pratiche e gli incombenti tecnico - amministrativi anche nei giorni successivi l’inizio formale del tirocinio, compatibilmente con le esigenze contingenti dell’Ufficio di Presidenza.