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Sequestro dei beni del coniuge separato
COS'E'
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
NORMATIVA
CHI PUO’ RICHIEDERLA
L’avente diritto.
DOVE
Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - Piano Terra - Ingresso 3 - Aula 11
Informazioni telefoniche: 011/432 8431
Orario sportello: dal lunedì al venerdì 8:30 – 12:30
COME SI SVOLGE
In caso di inadempienza degli obblighi succitati, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato [671 c.p.c.] e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.
Il ricorso è diretto al Tribunale che provvede in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico ministero.
NOTA BENE
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.
COSTI
- Esente da contributo unificato.
- Marca da € 27 per diritti forfetizzati per notifiche.