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Dichiarazione di assenza
COS'E'
Quando sono trascorsi due anni dal giorno in cui una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può dichiarare l’assenza dello scomparso. L’effetto è quello di poter aprire gli atti di ultima volontà dello scomparso e immettere gli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni o nell’esercizio temporaneo dei diritti.
NORMATIVA
CHI PUO' RICHIEDERLA
I presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti che dipendono dalla morte dello stesso.
E’ competente il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso.
L'ASSISTENZA DI UN DIFENSORE E' OBBLIGATORIA
COME SI SVOLGE
La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e , se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.
Occorre allegare:
- Atto di nascita
- Stato di famiglia
- Certificato di irreperibilità dello scomparso o dichiarazione di scomparsa o assenza rilasciata dalla Questura o dai Carabinieri.
NOTA BENE
La sentenza che dichiara l’assenza deve essere inserita per estratto nella G.U. e in due giornali indicati dal giudice. Le copie dei suddetti giornali devono essere depositate in cancelleria per l’annotazione a cura del cancelliere sull’originale della sentenza che dichiara l’assenza. La cancelleria provvederà alle comunicazioni all’Ufficio di Stato Civile competente. Deve inoltre essere annotata in margine all’atto di nascita e trascritta in margine all’atto di matrimonio.
COSTI
Esente da Contributo Unificato. I costi successivi si riferiscono a: copia autentica della sentenza, spese del legale, pubblicazione su giornali e G.U. Occorre una marca da Euro 27,00 per diritti forfetizzati per notifica.
ISTANZA PER APERTURA DI ATTI DI ULTIMA VOLONTA’ E PER L’IMMISSIONE NEL POSSESSO TEMPORANEO DEI BENI DELL’ASSENTE EX ART. 50 C.C.
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l’assenza, il Tribunale su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico Ministero, ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente, se vi sono. Coloro che sarebbero eredi testamentari, o legittimi, se l’assente fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia ( o i loro rispettivi eredi) possono domandare l ‘immissione nel possesso temporaneo dei beni che deve essere preceduta dalla formazione dell’inventario, Questa procedura è soggetta al pagamento della marca da bollo di € 27,00 per diritti forfetizzati per notifica.