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Dichiarazione di assenza

Scheda aggiornata al 21/11/2024

COS'E'

Quando sono trascorsi due anni dal giorno in cui una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può dichiarare l’assenza dello scomparso. L’effetto è quello di poter aprire gli atti di ultima volontà dello scomparso e immettere gli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni o nell’esercizio temporaneo dei diritti.

CHI PUO' RICHIEDERLA

I presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti che dipendono dalla morte dello stesso.

E’ competente il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso.

L'ASSISTENZA DI UN DIFENSORE E' OBBLIGATORIA

COME SI SVOLGE

La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e , se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.

Occorre allegare:

  1. Atto di nascita
  2. Stato di famiglia
  3. Certificato di irreperibilità dello scomparso o dichiarazione di scomparsa o assenza rilasciata dalla Questura o dai Carabinieri.

NOTA BENE

La sentenza che dichiara l’assenza deve essere inserita per estratto nella G.U. e in due giornali indicati dal giudice. Le copie dei suddetti giornali devono essere depositate in cancelleria per l’annotazione a cura del cancelliere sull’originale della sentenza che dichiara l’assenza. La cancelleria provvederà alle comunicazioni all’Ufficio di Stato Civile competente. Deve inoltre essere annotata in margine all’atto di nascita e trascritta in margine all’atto di matrimonio.

COSTI

Esente da Contributo Unificato. I costi successivi si riferiscono a: copia autentica della sentenza, spese del legale, pubblicazione su giornali e G.U. Occorre una marca da Euro 27,00 per diritti forfetizzati per notifica.

ISTANZA PER APERTURA DI ATTI DI ULTIMA VOLONTA’ E PER L’IMMISSIONE NEL POSSESSO TEMPORANEO DEI BENI DELL’ASSENTE EX ART. 50 C.C.

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l’assenza, il Tribunale su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico Ministero, ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente, se vi sono. Coloro che sarebbero eredi testamentari, o legittimi, se l’assente fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia ( o i loro rispettivi eredi) possono domandare l ‘immissione nel possesso temporaneo dei beni che deve essere preceduta dalla formazione dell’inventario, Questa procedura è soggetta al pagamento della marca da bollo di € 27,00 per diritti forfetizzati per notifica.

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Vi ricordiamo che, non essendo un servizio di consulenza legale, non è possibile richiedere informazioni specifiche e personalizzate su singoli casi.