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Condizioni per ottenere l'esdebitazione

Scheda aggiornata al 17/01/2025

COS'E'

L'imprenditore fallito, l’imprenditore sottoposto alla liquidazione giudiziale e il debitore sottoposto alla liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 e smi, può richiedere, con apposito ricorso, che i creditori insoddisfatti non agiscano più nei suoi confronti per il soddisfacimento dei crediti residui.

NORMATIVA

  • Artt.142, 143 e 144 L.Fall. come modificati dal D.Lgs.169/07
  • Art. 14 terdecies l. 27/01/12 n. 3, come modificata dal d.l. 18/10/12 n. 179, conv. nella legge 17/12/12 n. 221
  • Artt. 278-281 CCII
  • Art. 282 CCII

CHI PUO' RICHIEDERLA

L'imprenditore persona fisica, l’imprenditore persona fisica sottoposto in proprio alla liquidazione giudiziale e il debitore sottoposto alla liquidazione del patrimonio o alla liquidazione controllata.

DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 - Cancelleria Sesta Sezione Civile

Informazioni telefoniche: 011/432 7761 - 011/432 9486 - 011/432 9216

Contatti telefonici: da lunedì al venerdì 8:30 – 12:30

COME SI SVOLGE

Condizioni per ottenere l’esdebitazione in caso di procedura di liquidazione dei beni ex L. 3/2012

  • avere cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura fornendo tutte le indicazioni del caso;
  • non avere intralciato o ritardato la procedura;
  • non aver beneficiato di altre esdebitazioni negli otto anni precedenti la domanda di liquidazione;
  • non essere stato condannato per alcune particolari gravi violazioni degli obblighi attinenti alla procedura sanzionati penalmente;
  • avere svolto, nei quattro anni decorrenti dal deposito della domanda di liquidazione, un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazioni di mercato ovvero, in ogni caso, avere cercato un’occupazione e non aver rifiutato , senza giustificato motivo,  una proposta di impiego;
  • avere soddisfatto, almeno parzialmente, i creditori divenuti tali prima dell’apertura della liquidazione;
  • non avere determinato il sovra indebitamento con ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali;
  • non avere posto in essere atti di frode verso i creditori o comunque atti intesi a favorire alcuni creditori in danno di altri.

Condizioni per ottenere l’esdebitazione in caso di fallimento

La  persona fisica sottoposta a fallimento (il beneficio, dunque, non può essere richiesto dalle società fallite) è ammesso al beneficio della esdebitazione, cioè della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti (cioè i titolari di crediti che si sono insinuati o avrebbero potuto insinuarsi nella procedura), alle seguenti condizioni, che debbono concorrere:

  • avere cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
  • non avere in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
  • non avere violato gli obblighi di comunicazione al curatore della corrispondenza pervenuta e riguardante rapporti giuridici compresi nella procedura;
  • non avere  beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
  • non avere  distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
  • non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione;
  • avvenuto soddisfacimento, per effetto della procedura, di almeno una parte non trascurabile (valutazione che dovrà essere effettuata dal Tribunale: cfr. Cass., ss.uu., 18/11/2011 n. 24215) dei crediti insinuati nella procedura stessa.
Condizioni per ottenere l’esdebitazione in caso di liquidazione giudiziale

Il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, o quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale, (...) dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.
Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:
a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ((il tribunale rinvia la decisione sull'esdebitazione fino all'esito del relativo procedimento;))
b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Condizioni per ottenere l’esdebitazione in caso di liquidazione controllata ex art. 282 CCII

Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale.

La documentazione per presentare la domanda di esdebitazione è la seguente:

  • Ricorso;
  • Certificato casellario giudiziale (generale) rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
  • Certificato carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino o del luogo di residenza.

NOTA BENE

Si ricorda che restano comunque esclusi dall’esdebitazione:

  • gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa;
  • i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed  amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

COSTI

  • Contributo unificato
    • € 98.00 per l’esdebitazione a seguito di fallimento/liquidazione giudiziale
    • € 98.00 per l’esdebitazione a seguito liquidazione del patrimonio o liquidazione controllata;
  • marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettizzati di cancelleria.

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Vi ricordiamo che, non essendo un servizio di consulenza legale, non è possibile richiedere informazioni specifiche e personalizzate su singoli casi.