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Condizioni per ottenere l'esdebitazione
COS'E'
L'imprenditore fallito, l’imprenditore sottoposto alla liquidazione giudiziale e il debitore sottoposto alla liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 e smi, può richiedere, con apposito ricorso, che i creditori insoddisfatti non agiscano più nei suoi confronti per il soddisfacimento dei crediti residui.
NORMATIVA
- Artt.142, 143 e 144 L.Fall. come modificati dal D.Lgs.169/07
- Art. 14 terdecies l. 27/01/12 n. 3, come modificata dal d.l. 18/10/12 n. 179, conv. nella legge 17/12/12 n. 221
- Artt. 278-281 CCII
- Art. 282 CCII
CHI PUO' RICHIEDERLA
L'imprenditore persona fisica, l’imprenditore persona fisica sottoposto in proprio alla liquidazione giudiziale e il debitore sottoposto alla liquidazione del patrimonio o alla liquidazione controllata.
DOVE
Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 - Cancelleria Sesta Sezione Civile
Informazioni telefoniche: 011/432 7761 - 011/432 9486 - 011/432 9216
Contatti telefonici: da lunedì al venerdì 8:30 – 12:30
COME SI SVOLGE
Condizioni per ottenere l’esdebitazione in caso di procedura di liquidazione dei beni ex L. 3/2012
- avere cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura fornendo tutte le indicazioni del caso;
- non avere intralciato o ritardato la procedura;
- non aver beneficiato di altre esdebitazioni negli otto anni precedenti la domanda di liquidazione;
- non essere stato condannato per alcune particolari gravi violazioni degli obblighi attinenti alla procedura sanzionati penalmente;
- avere svolto, nei quattro anni decorrenti dal deposito della domanda di liquidazione, un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazioni di mercato ovvero, in ogni caso, avere cercato un’occupazione e non aver rifiutato , senza giustificato motivo, una proposta di impiego;
- avere soddisfatto, almeno parzialmente, i creditori divenuti tali prima dell’apertura della liquidazione;
- non avere determinato il sovra indebitamento con ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali;
- non avere posto in essere atti di frode verso i creditori o comunque atti intesi a favorire alcuni creditori in danno di altri.
Condizioni per ottenere l’esdebitazione in caso di fallimento
La persona fisica sottoposta a fallimento (il beneficio, dunque, non può essere richiesto dalle società fallite) è ammesso al beneficio della esdebitazione, cioè della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti (cioè i titolari di crediti che si sono insinuati o avrebbero potuto insinuarsi nella procedura), alle seguenti condizioni, che debbono concorrere:
- avere cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- non avere in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- non avere violato gli obblighi di comunicazione al curatore della corrispondenza pervenuta e riguardante rapporti giuridici compresi nella procedura;
- non avere beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
- non avere distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione;
- avvenuto soddisfacimento, per effetto della procedura, di almeno una parte non trascurabile (valutazione che dovrà essere effettuata dal Tribunale: cfr. Cass., ss.uu., 18/11/2011 n. 24215) dei crediti insinuati nella procedura stessa.
Il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, o quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale, (...) dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.
Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:
a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ((il tribunale rinvia la decisione sull'esdebitazione fino all'esito del relativo procedimento;))
b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
Condizioni per ottenere l’esdebitazione in caso di liquidazione controllata ex art. 282 CCII
Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale.
La documentazione per presentare la domanda di esdebitazione è la seguente:
- Ricorso;
- Certificato casellario giudiziale (generale) rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
- Certificato carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino o del luogo di residenza.
NOTA BENE
Si ricorda che restano comunque esclusi dall’esdebitazione:
- gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa;
- i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
COSTI
-
Contributo unificato
- € 98.00 per l’esdebitazione a seguito di fallimento/liquidazione giudiziale
- € 98.00 per l’esdebitazione a seguito liquidazione del patrimonio o liquidazione controllata;
- marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettizzati di cancelleria.