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Vendite giudiziarie di beni immobili
COS'E'
La vendita forzata di immobili ha la funzione di trasformare i beni pignorati in denaro liquido. Viene disposta dal giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante. Le vendite si svolgono senza incanto.
Il custode, il professionista delegato o, per gli immobili posti in vendita dai fallimenti, il curatore fallimentare sono a disposizione per dare informazioni sugli immobili e sulle vendite.
L’avviso di vendita integrale e la relazione dell’esperto, disponibili su questo sito, forniscono informazioni dettagliate sull’immobile, corredate da fotografie.
E’ possibile visitare gratuitamente gli immobili, prendendo accordi con il custode indicato nell’avviso o con il curatore fallimentare.
Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun compenso di mediazione.
NORMATIVA
- Artt. da 555 a 591 Codice di Procedura Civile e successive modifiche.
CHI PUO' RICHIEDERLA
Nell’espropriazione forzata la vendita può essere disposta su istanza del creditore procedente o di creditori muniti di titolo esecutivo.
CHI PUO' PARTECIPARE
Chiunque, eccetto il debitore, può partecipare alla vendita.
L’offerta di acquisto deve essere sottoscritta dall’offerente e deve contenere le seguenti indicazioni:
- per le persone fisiche: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patrimoniale tra coniugi, residenza e recapito telefonico;
- per le persone giuridiche: denominazione, sede dell’ente, codice fiscale e recapito telefonico.
All’offerta devono essere allegati i seguenti documenti:
- per le persone fisiche: copia della carta di identità e del tesserino del codice fiscale;
- per le persone giuridiche: copia della carta di identità del legale rappresentante e certificato camerale aggiornato o documento equivalente da cui risultino l’identità del legale rappresentante, i relativi poteri e i dati della società o ente.
DOVE
Presso gli studi dei professionisti delegati alla vendita dai Giudici ed indicati nei relativi avvisi pubblicati.
INFORMAZIONI
Presso i medesimi studi oppure:
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari - Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Torino - Settore I - Scala C - Piano Quarto- Stanza 41102
Informazioni telefoniche: 011/432 7518 - 011/432 7656
Fax: 011/432 7696 - 011/432 7695
Email: esecimm.tribunale.torino@giustizia.it
Orario sportello: da lunedì al sabato 8:30 - 12:30
PUNTO INFORMATIVO VENDITE GIUDIZIARIE
ACCESSIBILE PRESSO IL TRIBUNALE (PIANO IV, SCALA C) NEI GIORNI DI LUNEDI', GIOVEDI' E VENERDI' DALLE 9.30 ALLE 12.30 PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO AL NUMERO 011 4329609.
COME SI SVOLGE
L’offerta deve essere depositata in busta chiusa presso lo studio del delegato entro il giorno prima della data di udienza; sull’esterno della busta devono essere indicati il giorno dell’udienza e il nome del professionista delegato; nell’offerta devono essere indicati il numero della procedura, il lotto che si intende acquistare (se vi sono più lotti), il prezzo offerto, il termine e il modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta; all’offerta devono essere allegati una marca da bollo da 16 euro e la cauzione, non inferiore al 10% del prezzo offerto, mediante assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato. L’offerta è irrevocabile per 120 giorni dalla data del deposito. All’udienza il delegato, se vi sono più offerte, invita gli offerenti alla gara.
DOPO L’AGGIUDICAZIONE
Il prezzo deve essere versato nel termine stabilito nell’avviso di vendita.
Se dall’avviso di vendita l’immobile risulta gravato da un mutuo fondiario, l’aggiudicatario può subentrare al mutuo, pagando alla banca entro 15 giorni dall’aggiudicazione rate scadute, accessori e spese.
Se non si avvale di questa facoltà ha in ogni caso l’obbligo di versare direttamente alla banca, fino alla concorrenza del prezzo di aggiudicazione, l’ammontare precisato per capitale, interessi e spese.
E’ in ogni caso possibile ottenere un mutuo garantito da ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo di aggiudicazione. L’elenco delle banche disponibili si trova su questo sito.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento del residuo prezzo, verrà dichiarata la decadenza dell’aggiudicatario e confiscata la cauzione, salvi gli ulteriori provvedimenti di cui all’art. 587 cpc.
Insieme al prezzo, l’aggiudicatario deve versare il fondo per le spese di trasferimento nella misura indicata dal delegato o in mancanza di indicazioni nella misura del 20% del prezzo di aggiudicazione (salva restituzione delle somme non utilizzate).
Con il decreto con cui trasferisce la proprietà dell’immobile il giudice dispone la cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti.
Le spese di cancellazione delle formalità di pregiudizio sono definitivamente poste a carico dell’aggiudicatario.
NOTA BENE
Chi partecipa all’asta, può ottenere un mutuo garantito da ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo di aggiudicazione, per un importo non superiore al 70-80% del valore dell’immobile ai tassi e condizioni prestabiliti dalle singole banche. L’elenco delle banche che aderiscono all’iniziativa, con indirizzi e numeri telefonici si trova sul sito www.tribunale.torino.it (sezione Vendite giudiziarie - Come partecipare - Mutui). L’elenco dei notai che hanno dato disponibilità a stipulare questi atti di mutuo può essere richiesto al Consiglio Notarile (Torino, Via Botero n. 15, tel. 0115613781).
CUSTODIA
Può essere nominato custode o il Professionista delegato o l’Istituto Vendite Giudiziarie. Il custode nominato è a disposizione per fornire informazioni sull’immobile e concordare i tempi dell’eventuale visita. Se il custode è IVG contattare il sito www.torino.astagiudiziaria.com tel. 011.4731714
AVVERTENZA
Per ulteriori informazioni utili, eventuali condizioni particolari o deroga alle condizioni generali, verificare in ogni caso l’estratto e l’avviso di vendita integrale e la relazione dell’esperto (disponibile anche su internet:www.tribunale.torino.it – www.asteimmobili.it – www.legaleentieaste.it).
COSTI
Allegare all’offerta:
- marca da bollo da euro 16,00;
- cauzione non inferiore al 10% del prezzo offerto mediante assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato.
- Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun compenso di mediazione.
MODULI
- Dichiarazione di rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare
- Modulo offerta vendita senza incanto
- Modulo richiesta agevolazione fiscale prima casa
- Modulo richiesta agevolazione prezzo valore
- Modulo richiesta agevolazione credito d'imposta per riacquisto prima casa
- Modulo conversione pignoramento immobiliare
- Dichiarazione domicilio del debitore