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Vendite immobiliari fallimentari
COS'E'
Il fallimento è una procedura esecutiva caratterizzata dalla cosiddetta doppia universalità, riguarda gli imprenditori commerciali insolventi, cioè non più in grado di far fronte ai propri debiti scaduti, e consiste nel sottoporre ad esecuzione, cioè ad una procedura intesa alla conversione in denaro, tutto il patrimonio del debitore fallito, chiamando a concorrere, cioè a partecipare alla distribuzione del ricavato, tendenzialmente tutti i creditori.
In tale ambito, quando nel patrimonio del debitore fallito vi sono beni immobili, anche questi debbono essere realizzati, mediante procedure analoghe, anche se non necessariamente identiche, a quelle previste per l’esecuzione forzata immobiliare (vedi scheda : Vendite giudiziarie di beni immobili).
NORMATIVA
- Artt. da 107 a 109 Legge Fallimentare, cioè del r.d. 16/03/1942 n.267 e successive modifiche.
CHI PUO’ RICHIEDERLA
La vendita di beni immobili caduti nella massa fallimentare, cioè facenti parte del patrimonio del fallito, viene promossa dal curatore fallimentare presso la sezione fallimentare del Tribunale. Il singolo creditore può chiedere il fallimento, ma una volta che il fallimento è stato dichiarato, sarà il curatore ad attivare le vendite dei beni immobili, senza facoltà, né onere, di specifica attivazione da parte dei singoli creditori.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Valgono le stesse indicazioni riportate nella scheda Vendite giudiziarie di beni immobili.
DOVE
Di norma il luogo in cui si svolgono le eventuali gare od incanti è determinato dal curatore e si identifica con il suo domicilio professionale, che viene indicato negli avvisi pubblicati.
Anche le informazioni più specifiche circa l’immobile, le sue caratteristiche, la possibilità di effettuarne la visita devono essere richieste allo studio del curatore.
Per informazioni sulla procedura e deposito istanze (vedi moduli): Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 - Cancelleria Sesta Sezione Civile Fallimentare - Settore I - Scala A - Terzo Piano - Stanza 31505
Telefono: 011 - 432 7761; 011 - 432 7743; 011 - 432 7765; 011 - 432 7757
Fax : 011 - 432 7446
Orario sportello: da lunedì al venerdì 8:30 - 12:30
COME SI SVOLGE
L’art. 107 della legge fallimentare, parlando genericamente di “procedure competitive”, facoltizza il curatore ad utilizzare anche modalità diverse e più elastiche rispetto alle previsioni del codice di procedura civile relative alla esecuzione forzata su beni immobili (illustrate nella scheda Vendite giudiziarie di beni immobili). Condizione di fatto imprescindibile purché il curatore possa vendere un bene immobile fallimentare è tuttavia l’effettuazione di una qualche forma di pubblicità. Di conseguenza, ogni persona interessata ad effettuare eventuali acquisti di beni immobili nell’ambito delle procedure fallimentari, se consulta le pagine degli annunci delle vendite immobiliari dei quotidiani più diffusi nella città di Torino, ed in ogni caso i siti Internet,www.asteimmobili.it, non rischia di vedersi sfuggire eventuali occasioni di suo gradimento. Nonostante la previsione di cui si è detto, che attribuisce al curatore fallimentare un ampio margine di discrezionalità nel modo di procedere, è prassi consolidata quella di scegliere di seguire anche per le vendite immobiliari fallimentari le procedure previste dal codice di procedura civile per la vendita senza incanto (vedi Istruzioni per partecipare alle vendite immobiliari fallimentari).
NOTA BENE
Chi partecipa all’asta , può ottenere un mutuo garantito da ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo di aggiudicazione ai tassi e condizioni prestabiliti dalle singole banche. L’elenco delle banche che aderiscono all’iniziativa con indirizzi e numeri di telefono si trova sul sito www.tribunale.torino.it (sezione Vendite giudiziarie - Come partecipare - Mutui). L’elenco dei notai che hanno dato disponibilità a stipulare questi atti di mutuo può essere richiesto al Consiglio Notarile (Torino, Via Botero n.15, tel. 0115613781).
AVVERTENZA
Per ulteriori informazioni utili, eventuali condizioni particolari o deroga alle condizioni generali, verificare in ogni caso l’estratto e l’avviso di vendita integrale e la relazione dell’esperto (disponibile anche su internet: www.tribunale.torino.it - www.asteimmobili.it - www.legaleentieaste.it).
COSTI
Vendita senza incanto
Allegare all’offerta:
- marca da bollo da euro 16,00;
- cauzione pari ad almeno il 10% del prezzo offerto da versare con assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato alla procedura di fallimento n°.....
Sulle vendite giudiziarie non è previsto e non è dovuto alcun compenso di mediazione.