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Nomina e sostituzione di arbitri – liquidazione delle spese e dell’onorario dell’arbitro
COS'E'
Nomina degli arbitri:
L’arbitrato è un giudizio di carattere privato, che sostituisce, in determinate materie (non è consentito per ogni genere di controversie, ma vi sono dei limiti), la giurisdizione ordinaria, cioè la risoluzione della controversia ad opera dell’apparato giudiziario (Tribunale, Corte d’Appello ecc.).
Il giudizio viene demandato agli arbitri sulla base di una convenzione di arbitrato, cioè di un accordo tra le parti della controversia, che decidono di rimettere la decisione al giudizio arbitrale e non a quello ordinario.
La convenzione di arbitrato può essere stipulata dopo che la controversia è insorta e in tal caso si definisce “compromesso”. Ovvero essa può essere contenuta in un contratto, in una particolare clausola (che si definisce clausola compromissoria), che stabilisce che qualora sorgano controversie in relazione alla applicazione, esecuzione o interpretazione del contratto, questa sarà definita mediante arbitrato.
L’indicazione del numero degli arbitri e il modo di nominarli debbono essere contenuti nella convenzione di arbitrato.
Gli arbitri debbono essere necessariamente in numero dispari (è ammesso, di conseguenza, che l’arbitro sia unico). Spesso le convenzioni di arbitrato indicano già gli arbitri o l’arbitro unico, eventualmente con riferimento alla funzione e non alla persona fisica (es. il Presidente della Camera di Commercio in carica ad una certa data, ecc.).
Talora gli arbitri o l’arbitro unico vengono designati dalla convenzione di arbitrato non già direttamente, ma facendo riferimento ad una determinata autorità che si intende delegata alla nomina. Spesso tale autorità è già indicata dalla convenzione di arbitrato nel Presidente del Tribunale.
Sostituzione degli arbitri:
Anche per la sostituzione degli arbitri, per il caso in cui, per qualsiasi motivo, uno o più arbitri vengano a mancare, si deve provvedere in base a quanto prevede la convenzione di arbitrato. In altri termini, le previsioni della convenzione di arbitrato intese alle modalità di designazione degli arbitri, valgono anche per il caso in cui si debba pervenire alla sostituzione di tutti gli arbitri o di alcuno di essi.
Anche in tal caso spettano al Presidente del Tribunale gli stessi poteri di supplenza innanzi illustrati con riferimento alla nomina degli arbitri.
Liquidazione delle spese e degli onorari:
Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e alla corresponsione degli onorari, che vengono di norma liquidati direttamente dagli arbitri stessi. Tuttavia tale liquidazione non ha efficacia vincolante se le parti non vi aderiscono. In tal caso la liquidazione può essere richiesta al Presidente del Tribunale il quale provvede dopo avere sentito le parti. L’ordinanza del Presidente del Tribunale che determina compenso e le spese in favore degli arbitri è titolo esecutivo.
CHI PUO' RICHIEDERLA
La nomina degli arbitri deve essere chiesta direttamente dalle parti. Può essere anche chiesta dagli arbitri già designati dalle parti, per esempio nel caso in cui la nomina del terzo o dell’ulteriore arbitro sia rimessa al loro accordo ed essi non abbiano trovato l’accordo necessario.
DOVE
Competenza territoriale:
La competenza territoriale (cioè la determinazione del Presidente di quale Tribunale debba essere adito) è determinata dal luogo che la convenzione di arbitrato indica quale sede dell’arbitrato stesso. Se nella convenzione arbitrale tale indicazione manca, è competente il Presidente del Tribunale del luogo in cui la convenzione di arbitrato è stata stipulata. Se la convenzione è stata stipulata all’estero, è competente il Presidente del Tribunale di Roma.
Per la sede di Torino: Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 -Cancelleria Volontaria Giurisdizione - Piano Terra - Ingresso 3 - Aula 11
Informazioni telefoniche: 011/432 8431
Orario sportello: dal lunedì al venerdì 8:30 – 12:30.
COME SI SVOLGE
Se nella convenzione di arbitrato manca l’indicazione degli arbitri, essa non è nulla, ma gli arbitri si intendono in numero di tre.
Qualora invece la convenzione preveda un numero pari di arbitri, si intende che deve aggiungersi un arbitro.
- Nel primo caso i tre arbitri sono tutti nominati dal Presidente del Tribunale.
- Nel secondo caso l’arbitro aggiuntivo viene nominato dal Presidente del Tribunale.
Le convenzioni di arbitrato possono prevedere che gli arbitri siano nominati dalle parti. In tal caso ciascuna delle parti deve comunicare all’altra, mediante atto notificato per iscritto, l’arbitro o gli arbitri che essa designa, con l’invito a designare il proprio o i propri.
La parte che riceve la notificazione di tale invito deve notificare per iscritto, nei 20 giorni successivi, l’identità dell’arbitro o degli arbitri che a sua volta designa. Se questo invito non viene accolto tempestivamente, cioè nei 20 giorni successivi, la parte che ha preso l’iniziativa può chiedere con ricorso diretto che la nomina degli arbitri della parte inadempiente sia fatta dal Presidente del Tribunale.
NOTA BENE
In genere le convenzioni di arbitrato, che prevedono la nomina diretta degli arbitri ad opera delle parti, stabiliscono che ciascuna di esse nomina il proprio o i propri arbitri, che però non costituiscono la totalità del collegio (in genere, quando si prevede un collegio di tre arbitri, ciascuna parte designa un proprio arbitro). La nomina dell’ulteriore arbitro viene demandata direttamente all’accordo delle parti o degli stessi arbitri di parte, ovvero, qualora tale accordo non venga raggiunto, ancora al Presidente del Tribunale.
COSTI
01/03/2023 OBBLIGO DI PAGAMENTO TELEMATICO DI DIRITTI E CONTRIBUTI
Contributo unificato da € 98,00
Una marca da € 27,00 per diritti forfetizzati per notifica.
TEMPI
Il provvedimento del Tribunale viene emesso dopo circa 20 giorni dal deposito in Tribunale del ricorso.