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Decreto penale - estinzione del reato per successiva buona condotta

Scheda aggiornata al 03/02/2020

COS'E'

Il condannato con decreto penale, qualora nei successivi 5 anni (se condannato per delitto) o 2 anni (se condannato per contravvenzione) non commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole, può chiedere che il reato sia dichiarato estinto. In questo caso, si estingue ogni effetto penale e la condanna non impedisce la concessione di una successiva sospensione condizionale della pena. Di seguito si indica dove rivolgersi, quando trattasi di decreto di un GIP di Torino.

DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 - Ufficio G.I.P. - G.U.P. - Cancelleria Incidenti di Esecuzione - Settore II - Piano Quarto – stanza 42315.

Informazioni telefoniche: 011 - 432/ 7992, 011/432 8806

Fax: 011/432 8084

Orario sportello: dal lunedì al venerdì 8:30 - 12:30

COME SI SVOLGE

La domanda (in carta semplice e senza spese) va rivolta al competente Giudice dell'Esecuzione e depositata nella sua Cancelleria.

Per chi ha avuto un solo decreto penale la competenza è del G.d.Es. dell'Ufficio che ha emesso il decreto; per chi ha riportato più condanne (con decreti o con sentenze) da Giudici diversi, la competenza è del G.d.Es. dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento divenuto esecutivo per ultimo.

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