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Oblazione penale
COS'E'
Alcuni reati lievi (contravvenzioni punite con la sola ammenda, oppure punite, alternativamente, con l'arresto o con l'ammenda) possono essere ESTINTI mediante OBLAZIONE, cioè pagando una somma di denaro in misura stabilita dalla legge, oltre alle spese processuali.
Quando si tratta di contravvenzione punita alternativamente con l'arresto o con l'ammenda: a) l'oblazione non è ammessa quando il reato è stato commesso da chi è già stato dichiarato recidivo, oppure contravventore abituale o professionale; b) l'oblazione non è ammessa quando, al momento della sua presentazione, permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore (la permanenza di tali conseguenze e la loro eliminabilità da parte del contravventore sono da valutarsi d'ufficio da parte del Giudice); c) la domanda può essere respinta dal Giudice avuto riguardo alla gravità del fatto.
[N.B.: la norma di cui al comma 2 dell'art.162-bis C.P. (secondo cui con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare una somma pari alla metà del massimo dell'ammenda prevista dalla legge) si ritiene tacitamente abrogata per incompatibilità con la disciplina successivamente stabilita dal nuovo C.P.P. e relative Norme di Attuazione].
NORMATIVA
DOVE
Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 - Cancelleria G.I.P / G.U.P. - Cancelleria oblazione - Settore II - Piano Quarto – Scala E - Stanza 42306.
Informazioni telefoniche: 011/432 7597
Orario sportello: dal lunedì al venerdì 8:30 - 12:30
COME SI SVOLGE
La domanda di oblazione può essere proposta dall'indagato/imputato personalmente o a mezzo del difensore e si presenta:
- durante le indagini preliminari, al Pubblico Ministero (che la trasmette, unitamente agli atti del procedimento, al Giudice per le Indagini Preliminari);
- ciò vale anche quando il P. M., prima di presentare richiesta di decreto penale di condanna, ha avvisato l'interessato della facoltà di chiedere, PRIMA che sia emesso tale decreto, di essere ammesso all'oblazione, il cui pagamento estingue il reato;
- se non è stato dato l'avviso di cui sopra, nel decreto penale deve essere fatta menzione della relativa facoltà dell'imputato, nel qual caso la domanda di oblazione deve essere presentata al G.I.P. CONTESTUALMENTE all'atto di opposizione al decreto penale di condanna;
- negli altri casi, concluse le indagini, la domanda si presenta al Giudice che procede, PRIMA dell'apertura del dibattimento;
- tuttavia, se nel dibattimento l'originaria imputazione viene modificata in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per richiederla [N.B.: se la suddetta modifica avviene soltanto in sentenza, la richiesta di oblazione è ammissibile solo se la difesa dell'imputato l'ha proposta nelle sue conclusioni contestualmente chiedendo al Giudice di dare al fatto una diversa qualificazione che consentisse l'oblazione: v. Cassazione, Sez. Unite Penali, sent. 28/02/2006 n. 7645 e sent. 22/07/2014, n. 32351];
- la domanda respinta all'apertura del dibattimento può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento stesso; e, se ancora viene respinta con la sentenza, l'imputato può appellare sostenendo l'erroneità della decisione in ordine al rigetto della domanda di oblazione (v. art.604, comma 7, C.P.P.).
Quando il Giudice accoglie la richiesta di oblazione fissa la somma da versare, oltre alle spese che sono variabili caso per caso e sono calcolate dalla cancelleria che ne dà avviso all'interessato. Con tale avviso sono fornite istruzioni e modulo per il pagamento (in caso contrario occorrerà recarsi, personalemente o tramite delegato, nella cancelleria che ha inviato l'avviso).
NOTA BENE
Per il pagamento si utilizza il Modello F23 fornito in genere dalla cancelleria già compilato nei dati necessari (cognome e nome del soggetto tenuto al pagamento, codici vari, estremi del procedimento, descrizioni e importi da pagare). L'interessato deve soltanto completarlo indicando, ove mancanti, le altre sue generalità ed il proprio codice fiscale.
Presentando il Modello F23 si farà il pagamento presso un Ufficio Postale o una Banca o il locale Concessionario della riscossione. Una delle copie del modello, con data e timbro di avvenuto incasso, dovrà essere depositata in cancelleria.
La somma da versare non è rateizzabile (v. Cass. Pen., sez. III, ordinanza n. 8973 del 2011).