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Revisione di Condanne
COS'E'
La revisione è un mezzo straordinario per revocare una condanna (pronunciata con sentenza , compresa quella di patteggiamento, o con decreto penale) ormai definitiva, e sostituirla con una sentenza di assoluzione. Ma ciò SOLO IN CASI PARTICOLARI indicati negli art.630-631 C.P.P. (vedi allegato alla voce normativa).
NORMATIVA
CHI PUO' RICHIEDERLA
La richiesta di revisione è proposta (personalmente o con procuratore speciale) dal condannato, da un suo prossimo congiunto, dall'eventuale tutore o, se il condannato è morto, dall'erede.
DOVE
- Presentazione della richiesta:
Presso il Palazzo di Giustizia - Corte d'Appello di Torino - Cancelleria Penale Centrale - Piano Quinto – Scala F - Stanza 52114 o 52116
Informazioni telefoniche: 011/432 9766 - 011/432 9738 - 011/432 9768
Fax: 011/432 9767
- Successivamente, la causa viene assegnata, di norma, alla:
Terza Sezione Penale della Corte d’Appello, Piano Quinto, Scala E, Stanza 52313 (Cancelleria), Telefono 011/4329805, Fax 011/4329811
COME SI SVOLGE
La richiesta di revisione deve indicare le ragioni e le prove che la giustificano e deve essere presentata, con gli eventuali atti e documenti, nella cancelleria della Corte di appello competente (COMPETENZA: Corte di Torino per le condanne pronunciate nel distretto di Genova; Corte di Milano per quelle di Torino).
Se la domanda di revisione viene accolta, l’interessato può, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione che lo assolve, chiedere un indennizzo: vedere la scheda “Riparazione di errore giudiziario”.
TEMPI
La revisione può essere chiesta in ogni tempo, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta.