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Stalking – Atti Persecutori
COS'E'
A norma dell’art. 612 bis c.p., commette il reato di atti persecutori (cosiddetto STALKING) chi con ripetute condotte (consistenti in minacce, molestie, pressioni, ricatti), verbalmente, per mezzo del telefono, ovvero di strumenti informatici o telematici o con comportamenti di sorveglianza intrusivi e reiterati, ossia tenuti almeno due volte, (quali i pedinamenti serrati ed assillanti, i frequenti appostamenti, le intromissioni indebite nella vita lavorativa, gli atti di morbosa invasività e di sottile aggressività), genera nella vittima un perdurante stato di soggezione e di disagio emotivo, ovvero ne turba le normali condizioni di vita, costringendola a peggiorare le proprie abitudini di vita. Ciascuna di queste ipotesi (uno stato di ansia o di paura, o , in alternativa, un fondato timore per la propria incolumità., o, sempre in alternativa la costrizione della vittima ad alterare le proprie abitudini di vita) , è sufficiente per la configurabilità del reato (Cass. Pen. N. 29872/2011).
NORMATIVA
CHI PUO' RICHIEDERLA
Chiunque mediante denuncia presentabile in ogni tempo (ma non troppo tardi, per evitare che intervenga la prescrizione del reato), nei casi in cui il delitto è perseguibile d’ufficio. Vedi articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n° 104.
Negli altri casi, soltanto dalla persona offesa mediante apposita querela, da presentare entro il termine di sei mesi dal fatto. Se la vittima del reato è minorenne, interdetta o inabilitata, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore o curatore (se questi mancano, oppure si trovano in conflitto di interessi con la parte offesa., il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale nominato dal Giudice per le Indagini Preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del Pubblico Ministero).
DOVE
Palazzo di Giustizia - Procura della Repubblica di Torino - Gruppo Fasce Deboli - Scala D - Piano Sesto.
COME SI SVOLGE
Per consentire alle istituzioni, pubbliche (es. questore, autorità giudiziaria) o private (es. associazioni non governative), nonché, ove necessario, al futuro difensore, di avere elementi utili ai fini di un eventuale giudizio (anche ai fini della tutela risarcitoria), e’ indispensabile raccogliere e datare le prove, perché queste consentono di soppesare la gravità degli atti persecutori subiti e di rafforzare l’attendibilità’ della persona offesa (che spesso e’ l’unico testimone degli episodi di stalking e che lo stalker, nel corso del giudizio penale, verosimilmente tenderà a screditare per essere assolto).
NOTA BENE
Per ulteriori approfondimenti vedi Nota esplicativa e Casistica Giudiziaria.