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Estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie
COS'E'
L'articolo 162-ter, introdotto nel codice penale dalla legge 23/6/2017 n.103, stabilisce che, nei reati perseguibili a querela, il giudice dichiara l’estinzione del reato quando l'imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Questa causa di estinzione del reato, però, è esclusa quando la querela non è soggetta a remissione, cioè è irrevocabile (come è previsto dalla legge per i reati di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne).
Inoltre, per effetto dell’art.1, comma 2, della legge 4/12/2017, n.172, dal 6/12/2017 al reato di cui all’art.612-bis c.p (atti persecutori – stalking) non potrà mai applicarsi la causa estintiva prevista dall’art.162-ter C.P.
CHI PUO' RICHIEDERLO
L'imputato può - personalmente o tramite il proprio difensore – chiedere che il reato sia dichiarato estinto, A CONDIZIONE CHE abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, ed abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Di solito, tale condotta riparatoria induce il querelante a rimettere la querela (con conseguente estinzione del reato: v. art.152 c.p.). La novità sostanziale introdotta con l'art. 162-ter c.p. sta nel fatto che, anche se la persona offesa non ha rimesso la querela, il giudice dichiara estinto il reato allorché riconosce che il danno da esso cagionato è stato interamente riparato dall'imputato.
In particolare, il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.
I requisiti di validità e le forme dell'offerta reale sono descritti negli articoli 1208 e seguenti del codice civile: v. documento Art. 1208-1217, Codice Civile.
DOVE
La richiesta va presentata (entro il termine in seguito precisato) al Giudice che procede.
Se l'imputato ha già riparato interamente il danno, chiederà al giudice di riconoscerlo e dichiarare estinto il reato. E se ha fatto offerta reale di risarcimento, non accettata dalla persona offesa, chiederà che il giudice anzitutto riconosca la congruità della somma offerta.
Quando, invece, la riparazione non è ancora avvenuta, se l'imputato dimostra di non aver potuto adempiere in tempo per fatto a lui non addebitabile, potrà chiedere al giudice la fissazione di un termine per provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento.
COME SI SVOLGE
Il giudice sente le parti e la persona offesa. Ma, anche se quest'ultima si oppone, il giudice potrà ritenere la tempestività e congruità della condotta riparatoria e, quindi, dichiarare estinto il reato.
Se l'imputato dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, e chiede al giudice la fissazione di un ulteriore termine (non superiore a sei mesi) per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento, il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni.
Per le cause in corso alla data del 3/8/2017, il giudice - oltre a tener conto (come si dirà) anche delle condotte riparatorie compiute dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado -, nella prima udienza successiva al 3/8/2017 decide sull'eventuale richiesta dell'imputato di fissazione di un termine per provvedere alle restituzioni e ai pagamenti.
Tale termine non sarà superiore a 60 giorni. Tuttavia, se l'imputato dimostra di non poter adempiere, per fatto a lui non addebitabile, nel termine di 60 giorni, il giudice potrà fissare un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, e potrà ammettere che il pagamento avvenga in forma rateale.
In tutti i casi in cui concede il termine, il giudice ordina la sospensione del processo, con conseguente sospensione del corso della prescrizione.
All'esito positivo delle condotte riparatorie, il giudice dichiara l'estinzione del reato. Pertanto, l'imputato sarà esente da pene (principali o accessorie), effetti penali e misure di sicurezza – ad eccezione della confisca, nei casi in cui l'art. 240, comma 2, c.p. la prevede obbligatoria.
TEMPI
La riparazione integrale del danno deve essere fatta entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Tuttavia, per i processi in corso alla data del 3/8/2017 (giorno di entrata in vigore della citata legge n.103 del 2017):
- il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine su indicato;
- l'imputato, in qualunque grado si trovi il processo (tranne quello davanti alla Corte di cassazione), nella prima udienza successiva alla data del 3/8/2017 può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato;
- nella stessa udienza l'imputato, qualora dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non addebitabile, nel termine di 60 giorni, può chiedere al giudice di fissare un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento.