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Ricorso per disporre di beni del fondo patrimoniale della famiglia

Scheda aggiornata al 17/03/2023

COS'E'

Ciascuno o entrambi i coniugi o anche un terzo possono costituire, con atto pubblico o con il testamento, un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia. Se vi sono dei figli minori, i beni del fondo patrimoniale possono essere alienati, ipotecati o dati in pegno o comunque vincolati soltanto con l’autorizzazione del Giudice in caso di necessità o di utilità evidente (previo consenso di entrambi i coniugi).

CHI PUO' RICHIEDERLA

Il ricorso viene presentato dai coniugi o da chi vi ha interesse ed è diretto al Tribunale che provvede sentito il Pubblico Ministero.

DOVE

UTENZA PRIVATA
PER IL DEPOSITO DELL’ISTANZA, VI SONO 3 POSSIBILITA’:

OPPURE

  • inviare il tutto via posta a Tribunale Ordinario di Torino – Corso Vittorio Emanuele II n. 130 VOLONTARIA GIURISDIZIONE ingresso 3 piano terra aula 11 allegando il pagamento tramite Pago PA di diritti di cancelleria per € 27 e contributo unificato da € 98
    su appuntamento per la consegna dell’istanza e della documentazione da fissarsi mandando una mail a: volontariagiurisdizione.tribunale.torino@giustizia.it

OPPURE

  • chiamando il numero 0114328431 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30

COME SI SVOLGE

Il fondo dura fino al compimento della maggiore età del figlio anche nel caso di annullamento del matrimonio o di divorzio. In questo caso il Giudice può dettare norme per l’amministrazione del fondo su richiesta di chi vi ha interesse.

COSTI

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Vi ricordiamo che, non essendo un servizio di consulenza legale, non è possibile richiedere informazioni specifiche e personalizzate su singoli casi.