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Autorizzazione a compimento atti in caso di lontananza o impedimento dell’altro coniuge

Scheda aggiornata al 02/10/2024

COS'E'

Il coniuge che necessita di compiere un atto in assenza dell’altro coniuge può, in caso di lontananza o di altro impedimento del coniuge, e in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, compiere, previa autorizzazione del Giudice, gli atti necessari per i quali è richiesto il consenso di entrambi i coniugi.

CHI PUO' RICHIEDERLA

Uno dei due coniugi.

DOVE

  • Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - Piano Terra - Ingresso 3 - Aula 11

Informazioni telefoniche: 011/432 8431 dalle 8.30 alle 10.30

COME SI SVOLGE

Il ricorso è diretto al Tribunale che provvede in Camera di Consiglio sentito il Pubblico Ministero.

COSTI

  • Contributo Unificato € 98,00
  • Una marca da bollo € 27,00 per diritti forfetizzati per notifiche.