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Rifiuto consenso del coniuge per atto di straordinaria amministrazione

Scheda aggiornata al 02/10/2024

COS'E'

Nel caso in cui uno dei coniugi rifiuti il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto (riguardo unicamente a beni in comunione), l'altro coniuge può rivolgersi al Giudice per ottenere l'autorizzazione alla stipula dell'atto nell'interesse della famiglia o dell'azienda.

Gli atti di straordinaria amministrazione sono quelli che possono modificare la struttura e la consistenza del patrimonio o che possono generare un rischio di alterazione dello stesso (es. il mutuo, l'alienazione, l'accettazione di eredità, la riscossione di somma capitale ed il suo reimpiego).

CHI PUO' RICHIEDERLO

Uno dei due coniugi.

DOVE

  • Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - Piano Terra - Ingresso 3 - Aula 11

Informazioni telefoniche: 011/432 8431 dalle 8.30 alle 10.30

COME SI SVOLGE

Il ricorso è diretto al Tribunale che provvede in Camera di Consiglio sentito il Pubblico Ministero.

COSTI

  • Contributo Unificato € 98,00
  • Una marca da bollo € 27,00 per diritti forfetizzati per notifiche.