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Legittima difesa domestica

Scheda aggiornata al 03/02/2020

COS'E'

E’ la disciplina che regola i limiti della difesa tenuta da chi subisce in casa propria o nel luogo di lavoro un’aggressione da parte di chi vi si introduce illegalmente. L’istituto è stato innovato con la Legge 26.4.2019 n. 36.

CHI PUO' RICHIEDERLA

E’ il soggetto che ha reagito, causando lesioni o la morte dell’aggressore, utilizzando un’arma detenuta legittimamente in casa o sul luogo di lavoro.

COME SI SVOLGE

La legittima difesa è prevista in generale dall’art. 52 codice penale. La presente scheda si limita a spiegare il caso particolare in cui vi sia un’intrusione da parte di un malvivente nell’abitazione o nel luogo di lavoro della persona che poi reagisce, così come disciplinato dalla nuova legge n.36/2019.  E’ stabilita la non punibilità per chi abbia agito per essere stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui  contro un pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. La proporzione si presume se si difendano i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza da parte del malvivente ma anzi vi sia pericolo di aggressione. La proporzione sussiste anche quando il soggetto compie un atto per respingere l’intrusione compiuta con violenza o minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione fisica (art. 52 c.p.).

Quando si superano i limiti della legittima difesa, è previsto il caso dell’eccesso colposo nella legittima difesa, che si verifica in tutti i casi in cui siano presenti tutti i presupposti della legittima difesa, ma l’agente reagisca con una condotta che supera i limiti consentiti; avviene cioè che il soggetto cada in errore inescusabile o perché valuta erroneamente la situazione di fatto presente oppure perché, valutando correttamente la situazione, reagisca causando un danno maggiore e sproporzionato a quello consentito; in entrambi i casi l’errore deve essere colposo cioè frutto di una determinazione che si sarebbe potuta evitare: la regola generale è che il soggetto è punibile ma la pena non è quella del reato doloso, ma quella minore del reato colposo. Nel caso di legittima difesa domestica la legge 36/2019 sancisce che non è punibile chi ha agito per la salvaguardia della propria o altrui incolumità e si trovava in stato di minorata difesa ovvero in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto (art. 55 c.p.).

In tutti i casi disciplinati dalla legge 36/2019 ci si trova davanti ad un pericolo imminente dato dal comportamento aggressivo del malvivente: sono pertanto esclusi tutti i casi in cui il malvivente recede dall’aggressione ovvero si dia alla fuga. 

NOTA BENE

Nel caso di legittima difesa è escluso qualunque dovere di risarcire i danni causati. Nel caso di eccesso colposo il soggetto sarà tenuto ad un indennizzo che verrà stabilito dal giudice tenendo conto della condotta del danneggiato ed in particolare della gravità, modalità realizzative e del contributo causale che ha portato alla reazione del soggetto (art. 2044 c.c.).