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Codice rosso
COS'E'
Il Legislatore con la legge 19 luglio 2019 n. 69 ha voluto potenziare la prevenzione dei reati che colpiscono soggetti deboli, specie se minori o donne (per il testo vedi Normativa).
Gli articoli del Codice penale interessati dal tale legge sono:
- art. 387 bis (violazione del divieto di allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte lesa, nuovo reato che la legge inserisce nel codice);
- art. 572 (maltrattamenti in famiglia);
- art. 609 bis (violenza sessuale);
- art. 609 ter (violenza sessuale aggravata);
- art. 609 quater (atti sessuali con minore);
- art. 609 quinquies (corruzione di minorenne);
- art. 609 octies (violenza sessuale di gruppo);
- art. 612 bis (atti persecutori);
- art. 612 ter (diffusione di immagini di atti sessuali senza il consenso della persona ritratta, nuovo reato che la legge inserisce nel codice);
- art. 582 (aggravamento del reato quando le lesioni consistono in sfregio permanente del volto);
- art. 588 bis (costrizione o induzione al matrimonio, nuovo reato che la legge inserisce nel codice).
Gli obiettivi della nuova normativa sono numerosi: velocizzare la fase delle indagini, imponendo dei termini molto brevi agli incombenti (tre giorni fra la presentazione della denuncia e l’audizione da parte del pubblico ministero della vittima e del denunciante), prevedendo una corsia preferenziale nella conduzione delle indagine e prevedendo una maggiore specializzazione delle forze di polizia; inserire nuove figure di reato sulla scia di fatti di cronaca nera ormai ricorrenti; sostenere gli orfani della violenza domestica; aumentare le pene per certi reati violenti prevedendo fra l’altro l’impossibilità per il giudice di far prevalere in alcuni casi le attenuanti sulle aggravanti; creare un canale di contatto fra giudice penale e giudice che stia trattando eventualmente la separazione dei genitori del minore vittima di reato; creare l’obbligo di informativa della parte lesa quando stia per essere scarcerato il responsabile di uno di tali reati in suo danno; operare sul fronte della prevenzione speciale: prevedendo per i detenuti corsi di recupero carcerario e per gli imputati condannati con la sospensione condizionale della pena.
E’ facile notare come la legge abbia ritoccato istituti diversissimi fra di loro; è altrettanto evidente però che questi ritocchi confluiscano in un unico fine generale, che è quello in estrema sintesi della lotta contro la violenza alle donne e ai minori.
NORMATIVA
CHI PUO' RICHIEDERLA
Chi è stata vittima di uno dei reati suddetti ovvero rappresenti la vittima.
DOVE
- Procura della Repubblica di Torino - Ufficiale di polizia giudiziaria di turno - Palazzo di Giustizia (corso Vittorio Emanuele II n.130, Torino) - Piano Terra - Ingresso 2 - Stanza 1601.
Orario sportello: dal lunedì al sabato 8:30 - 13:30.
- In ogni caso, ci si può rivolgere a qualsiasi ufficio di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia locale, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato; ed anche al Sindaco dei Comuni ove non vi sia una sede di Polizia di Stato, Carabinieri o Guardia di finanza.
- Per avere notizie sullo stato del procedimento, ci si deve rivolgere alla Procura competente. Se è quella di Torino: Ufficio del Registro Generale - Palazzo di Giustizia - Piano terra - Ingresso 2 - Stanza 1530.
Orario sportello: dal lunedì al venerdì 8:30 - 13:00.
Si consiglia di portare con sé copia della denuncia/querela.
COME SI SVOLGE
Gli artt. 1, 2, 3 disciplinano gli obblighi di polizia giudiziaria e pubblico ministero che abbiano aperto un fascicolo per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale nelle varie accezioni, atti persecutori, diffusione di materiale porno senza consenso: la polizia giudiziaria ha l’obbligo di riferire immediatamente al pubblico ministero la notizia di reato, anche verbalmente; il pubblico ministero ha l’obbligo di sentire a verbale (o far sentire dalla polizia giudiziaria delegata) la parte lesa e il denunciante entro 3 giorni dall’iscrizione; è imposta a pubblico ministero e polizia giudiziaria la massima celerità nella conduzione delle indagini.
Si prevedono nuove figure di reato: la violazione da parte dell’indagato o imputato degli obblighi di allontanarsi dalla casa familiare o di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima (art. 387 bis c.p., v. art. 4) che fino ad oggi poteva comportare solo la modifica in pejus della misura cautelare; la costrizione o induzione al matrimonio del minore (art. 588 bis cp, art. 7) per il quale si procede contro il cittadino che commetta i fatti all’estero o contro lo straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia; la diffusione senza consenso di immagini a sfondo o sessuale (art. 583 quinquies cp in art. 10, per il quale si prevede termine per la querela in mesi sei) diventati molto dannosi se commessi sul web; il delitto di deformazione o sfregio permanente al volto (583 quinquies, art. 12).
Altra misura adottata è quella di avviso preventivo alla parte lesa dell’imminente scarcerazione del condannato ad opera del magistrato di sorveglianza (art. 14, che si pone in continuità con quello già previsto per le misure cautelari, art. 299. 2 bis e 3 cpp).
Su tutto poi una previsione di pene severe ovvero l’aggravamento di quelle esistenti per reati già previsti.
E’ previsto l’allungamento da sei a dodici mesi del termine per presentare la querela nei casi di violenza sessuale semplice (art. 609 bis) e aggravata (art.609 ter).
La legge prevede l’incremento del Fondo in favore di orfani di violenza domestica e famiglie affidatarie (istituzione di borse di studio o l’accompagnamento al lavoro: art. 8).