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Liquidazione delle indennità dei testimoni citati dall'autorità giudiziaria

COS'E'

Si tratta di un’indennità per il rimborso delle spese sostenute dai testimoni che sono stati citati

NORMATIVA

Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pubblicato sulla G.U. n. 139 Suppl. Ord. del 15/06/2002), agli artt. 45-48, prevede il diritto per i testimoni citati dall’autorità giudiziaria ad ottenere un’indennità.
Artt. 45 – 48 D.P.R. 30.05.2002 n. 115

CHI PUO' RICHIEDERLA

I testimoni residenti nel Comune in cui si trova l’Ufficio giudiziario presso cui sono stati citati, ovvero residenti in un Comune che dista non oltre due chilometri e mezzo da quello presso il quale ha sede l’ufficio giudiziario: spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno.
I testimoni non residenti: spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se preventivamente richiesto ed autorizzato dall'autorità giudiziaria. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno. Solo per i testi residenti o provenienti dall’estero possono essere rimborsate le spese di pernottamento di una notte e di vitto di un pasto entro i limiti del trattamento di missione dei pubblici dipendenti.
Gli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi: spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, sempre che essi stessi non siano testimoni.
Ai testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità.
I dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio: spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.
Le indennità e i rimborsi per le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, sono corrisposte a domanda.
 

COME SI RICHIEDE

Le indennità e i rimborsi per le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, sono corrisposti esclusivamente su istanza dell’interessato.
L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 100 giorni dalla data della testimonianza all’Ufficio Spese Pagate del Tribunale di Torino con le seguenti modalità:
  1. A mezzo mail all’indirizzo: liquidazioni.tribunale.torino@giustizia.it;
  2. A mezzo raccomandata a.r. a:
    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO C/O CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
    UFFICIO SPESE PAGATE
    C.SO INGHILTERRA, 7
    10138 TORINO
  3. Recandosi, solo in casi eccezionali e, previo appuntamento da fissarsi al nr. 011/4327517-011/4328662, negli uffici ubicati in Corso Inghilterra, 7 (Torino).
Per eventuali e ulteriori informazioni l’ufficio è disponibile telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30 ai nr. 0114327517 – 0114328662 o via mail all’indirizzo: liquidazioni.tribunale.torino@giustizia.it;

DOCUMENTI DA PRESENTARE

  • istanza di rimborso secondo il modello scaricabile riportato qui di seguito;
  • originale atto di citazione;
  • copia attestazione di presenza in udienza;
  • documenti di viaggio A/R.
  • dichiarazione sostitutiva, solo in caso di utilizzo del mezzo proprio, secondo il modello scaricabile al seguente link;
  • documento d’identità non scaduto.