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Certificato di passaggio in giudicato della sentenza
COS'E'
NORMATIVA
- artt 324, 325, 326, 327 c.p.c. - 124 disp att c.p.c.
- art. 9, comma 1 bis L. 53/1994
CHI PUO' RICHIEDERLO
- dal legale di una delle parti costituito nella causa cui la sentenza si riferisce;
- da altro legale munito di procura di una delle parti (la procura deve fare specifico riferimento alla causa cui la sentenza si riferisce) ovvero di delega e copia del documento di identità del richiedente;
- dalla parte personalmente o da persona da lei delegata munita di copia del documento del delegante;
- dai terzi legittimati
QUANDO
-
TERMINE LUNGO
decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini (non viene computato il periodo dall’1 al 31 agosto).
-
TERMINE BREVE
decorsi 30 giorni dall’ultima notifica della sentenza a tutte le parti in causa.
In questo caso alla richiesta di rilascio del certificato telematicamente è necessario allegare la prova della notifica della sentenza a tutte le parti in causa e precisamente:
1. in caso di notifica con modalità telematica ex art. 3-bis della legge n. 53/1994, il messaggio originale di posta elettronica certificata, le ricevute, le attestazioni di legge e l’attestazione di conformità firmata digitalmente dall’avvocato che richiami i suddetti atti e documenti;
2. in caso di notifica del provvedimento con modalità non telematica, il file della scansione del provvedimento notificato, unitamente alle relate ed alle relative cartoline di spedizione postale attestanti l’avvenuta notifica, ed attestazione di conformità firmata digitalmente dall'avvocato che richiami i suddetti atti e documenti, ai sensi dell’art 196 novies disp. att. c.p.c. (ex artt. 16 decies e 16 undecies, commi 2 e 3, del D.L. 179/2012)
Diversamente sarà necessario attendere il decorso del “termine lungo” dalla pubblicazione della sentenza stessa (art. 327 c.p.c.).
- ACQUIESCENZA
COME
-
Per l'utenza professionale la richiesta deve essere effettuata telematicamente, laddove la sentenza sia presente in formato digitale all’interno del fascicolo telematico, mediante deposito all'interno dello stesso di una “Istanza generica” indicando nelle “note per la cancelleria”: “RICHIESTA PASSAGGIO IN GIUDICATO”.
Per le sentenze non presenti nel fascicolo telematico l’istanza va indirizzata alla casella di posta: ruologenerale.tribunale.torino@giustizia.it allegando (se non si tratta di legali già costituiti nel procedimento) la procura della parte ovvero delega e copia del documento di identità della stessa. Inviare la richiesta da una casella PEO e non PEC.
In ogni caso alla richiesta occorre allegare la ricevuta attestante il pagamento telematico di € 3,92 per diritti di cancelleria salvo esenzioni previste dalla legge.
Nel primo caso il certificato sarà inserito nel fascicolo telematico da cui il legalo potrà estrarlo, nel secondo verrà fissato un appuntamento per il ritiro presso la Cancelleria Centrale Civile (scala A, primo piano, stanza 11601). -
Per l'utenza privata la richiesta può essere effettuata via mail all’indirizzo: urp.tribunale.torino@giustizia.it ovvero di persona presso il Palazzo di Giustizia – Tribunale di Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 130 - 10138 - Ufficio U.R.P. - Sportello per il Cittadino - Piano Terra - Ingresso 1 - Stanza 01620
Verrà fissato un appuntamento per il ritiro delle copie presso il suddetto sportello e verranno fornite le informazioni sugli eventuali pagamenti di diritti di copia da eseguire con modalità telematica.
Orario sportello: dal lunedì al venerdì 9:00 - 12:30.
COSTI
01/03/2023 OBBLIGO DI PAGAMENTO TELEMATICO DI DIRITTI E CONTRIBUTI
Per il rilascio della copia di un atto occorre pagare, per diritti di cancelleria, l’importo di € 3,92
COSA ALLEGARE ALLA RICHIESTA
- Procura della parte o delega e copia del documento di identità della stessa qualora il legale richiedente non fosse già costituito nel procedimento.
- Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento con modalità telematica dei relativi diritti di certificazione, salvo esenzioni previste dalla legge.
- Documentazione attestante la prova della notifica della sentenza a tutte le parti nel caso in cui la richiesta intervenga per il decorso del termine breve (si veda paragrafo dedicato).
IMPOSTA DI REGISTRO
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI “PASSAGGIO IN GIUDICATO” O ALTRA CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE IN MATERIA DI DIRITTO DELLA CITTADINANZA
La richiesta deve essere presentata nel fascicolo telematico con oggetto inequivoco “RICHIESTA PASSAGGIO IN GIUDICATO”.
Allegare la seguente documentazione:
1. file EML di accettazione e consegna nell’ipotesi di notifica a mezzo PEC del provvedimento ai fini della decorrenza del termine breve o documentazione comprovante l’avvenuta notifica in caso di notifica con un’altra modalità (non necessario in caso di decorrenza del termine lungo);
2. ricevuta di pagamento telematico di € 3,92 per diritti di certificazione
3. Si precisa che, come ribadito con la Circolare Ministeriale n. 142974.U del 06.07.2023, le certificazioni di passaggio in giudicato non possono essere rilasciate prima dell’avvenuta regolarizzazione fiscale dell’atto documentata dalla annotazione sul fascicolo telematico dell’evento del ritorno dell’atto dall’Agenzia delle Entrate.
Quindi per poter depositare la richiesta di rilascio di passaggio in giudicato occorre:
-
a) pagare la tassa di registro. Per la quantificazione rivolgersi a Agenzia delle Entrate a Torino, situato in Corso Vittorio Emanuele II, 130 contatti:
telefono 011/19469111 e email dp.itorino.uttorino1.attigiudiziari@agenziaentrate.it.
L'orario di apertura è dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:15 - b) attendere che sul fascicolo telematico compaia l'annotazione RITORNATO DA AGENZIA DELLE ENTRATE
- c) effettuare un pagamento telematico di € 3,92 per diritti di certificazione e regolarizzare eventuale contributo unificato e anticipazioni forfetarie non corrisposti all'atto dell'iscrizione
- d) allegare le ricevute delle notifiche della sentenza e dell'eventuale correzione