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Equa riparazione per eccessiva durata del processo

Scheda aggiornata al 03/02/2020

COS'E'

La persona che ha subìto un danno, patrimoniale o non patrimoniale, a causa dell'eccessiva durata di un processo può chiedere una equa riparazione.

Per tutti i dettagli normativi vedere il documento “NORME SULL’EQUA RIPARAZIONE” disponibile alla voce normativa.

Per un'ampia informazione su cosa fare, come, dove e quando, nonchè su condizioni, limitazioni, svolgimento ed esiti del procedimento vedere l'allegata Nota esplicativa (equa riparazione).

Precisazione: il procedimento per l'equa riparazione non si svolge davanti al Tribunale. Tuttavia, si ritiene utile parlarne in questo sito per informare chi è parte in un processo civile o penale di come deve comportarsi per non perdere la possibilità - qualora il processo si prolunghi eccessivamente - di ottenere un indennizzo. Per tale ragione, e benchè l'equa riparazione si possa ottenere anche per eccessiva durata dei processi davanti ai giudici militari, ai giudici amministrativi e alla Corte dei conti, questa scheda tratta soltanto dei processi davanti ai giudici ordinari, sia civili che penali.

NORMATIVA

  • Art. 6 Convenzione europea per la alvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), 4 novembre 1950
  • Art. 111 Costituzione
  • Legge 24 marzo 2011 n.89 e successive modifiche e integrazioni
  • Norme sull’equa riparazione

CHI PUO' RICHIEDERLA

Qualunque parte del processo civile o penale che si ritiene danneggiata dalla sua irragionevole durata. E' indispensabile che il richiedente sia stato parte in causa (ad es. nel processo penale, se il querelante o la persona offesa dal reato non si sono costituiti parte civile, non hanno diritto alla riparazione).

DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Corte d'Appello di Torino - Volontaria Giurisdizione - Piano Quinto - Scala C - Stanza 51118

Informazioni telefoniche: 011/432 9437

COME SI SVOLGE

Per i processi civili o penali davanti a giudici ordinari il ricorso si propone nei confronti del Ministro della Giustizia ed è presentato al Presidente della Corte d'appello nel cui distretto si è svolto il primo grado del processo che si sostiene aver avuto un'eccessiva durata.

Occorre l'assistenza di un avvocato. Si può chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se ve ne sono le condizioni: vedere la scheda "Patrocinio a Spese dello Stato in materia civile".

NOTA BENE

La domanda è inammissibile se il ricorrente non ha, a suo tempo, esperito rimedi preventivi, cioè se nel corso del processo non ha compiuto determinati atti per evitare che la sua durata divenisse eccessiva. Tale condizione di ammissibilità, però, non si applica nei processi la cui durata al 31/10/2016 ecceda già i termini ragionevoli nè in quelli assunti in decisione alla stessa data.

Nessun indennizzo spetta alla parte che ha tenuto, nel corso del processo, determinati comportamenti.

Quali sono i rimedi preventivi, i termini ragionevoli e le cause di esclusione dall'indennizzo è spiegato nell'allegata Nota esplicativa (equa riparazione).

TEMPI

La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui è divenuta definitiva la decisione che conclude il processo, di cui si lamenta l'irragionevole durata.

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Vi ricordiamo che, non essendo un servizio di consulenza legale, non è possibile richiedere informazioni specifiche e personalizzate su singoli casi.