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Copie atti di esecuzioni mobiliari

Scheda aggiornata al 09/10/2024

COS'E'

Si possono richiedere le copie di qualsiasi atto, documento o provvedimento depositato presso gli Uffici Giudiziari.
Le copie possono essere:

  • semplici: servono al solo fine di conoscere il contenuto dell’atto. Queste copie non hanno valore legale perché mancano della certificazione di conformità all’originale apposta dalla cancelleria;
  • autentiche: servono per procedere alla notificazione degli atti e provvedimenti o per utilizzarli in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche. Hanno lo stesso valore legale dell’atto o provvedimento originale.

NORMATIVA

CHI PUO’ RICHIEDERLE

Chiunque abbia un interesse tutelato dalla legge.

DOVE

La richiesta deve essere inviata da indirizzo di posta ordinaria al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: esecmob.tribunale.torino@giustizia.it

MODALITA' DI RICHIESTA

Va effettuata seguendo i passaggi sottoindicati:
per le persone fisiche:

  • compilare il modulo di richiesta in ogni sua parte e firmarlo (v. allegato)
  • allegare: fotocopia di un documento di identità ed il pagamento telematico dei diritti di copia
per le persone giuridiche:
  • compilare il modulo di richiesta copie in ogni sua parte e firmarlo (v. allegato)
  • allegare: visura non anteriore ad 1 mese e fotocopia di un documento di identità del rappresentante legale, pagamento telematico dei diritti di copia    

RITIRO

  • La data di consegna delle copie cartacee è comunicata con mail.
  • Orario sportello: da lunedì al venerdì 8:30 – 12:30.

NOTA BENE

L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile (Art.40 comma 1 ter T.U. spese giustizia)
Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi (artt.40 comma 1 quater e 269 comma 1 bis T.U. spese di giustizia)

COSTI

Per il rilascio della copia di un atto occorre pagare, per diritti di cancelleria, una somma variabile in base al tipo della richiesta (copia conforme/ copia semplice, copia urgente/copia non urgente) e al numero delle pagine che compongono l’atto (Vedi: TABELLA DIRITTI DI COPIA in vigore).

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Vi ricordiamo che, non essendo un servizio di consulenza legale, non è possibile richiedere informazioni specifiche e personalizzate su singoli casi.